non concordo con Nuoviorizzonti, un cappotto fa distanza nei confronti degli edifici limitrofi. Il D.M. 1444 (diedi metri tra pareti finestrate) è inderogabile.
La normativa si è evoluta dal 1968....
ART. 11 comma 2 D.lgs n. 115/2008 così come modificato dal
ART. 5 comma 1 D.lgs n. 56/2010
posso capire le risposte della pausa caffè ..... ma i decreti li leggete?
X FIODOR
ART.11 comma 2:
In presenza di una riduzione minima del 10% del valore di trasmittanza limite, certificata
con le modalità di cui al D.Lgs. n. 192/2005,è permesso derogare, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle:
l distanze minime tra edifici (nella misura massima di 20 cm);
l distanze minime di protezione del nastro stradale (nella misura massima di 20 cm);
l alle altezze massime degli edifici (nella misura massima di 25 cm).
La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
ART. 5 comma 1
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle
distanze minime tra edifici» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di
proprietà»;