Infatti sono d'accordo anch'io, ma la convocazione deve essere comunicata da parte dell'amministratore al solo titolare del diritto, cioè al proprietario/condomino e non all'inquilino. .
Certamente, questo è risaputo.
L'art. 10 della legge 27 luglio 1978 n. 392 che, ribadendo sostanzialmente la disciplina già introdotta dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841, prevede con norma eccezionale un'ipotesi di SOSTITUZIONE LEGALE del conduttore al proprietario nelle assemblee dei condomini convocate per deliberare sulle spese e modalità di
gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, non ha comportato modificazioni al disposto dell'art. 66 disp. attuaz. del cod. civ., che disciplina la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini, con la conseguenza che tale AVVISO deve essere comunicato al PROPRIETARIO e non anche al conduttore dell'appartamento, restando solo lo stesso proprietario tenuto ad informare il conduttore dell'avviso di convocazione ricevuto dall'amministratore, senza che le conseguenze della mancata convocazione del conduttore possano farsi ricadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di locazione.
Sez. II, sent. n. 4802 del 22-04-1992