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Interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del TUE Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di: manutenzione ordinaria (lett. a); manutenzione straordinaria (lett. b); restauro e di risanamento conservativo (lett. c); ristrutturazione edilizia (lett. d). Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria.
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Manutenzione ordinaria Art. 3, comma 1, lett. a), del TUE Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi riguardano le opere di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti, di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4). Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:
la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico); l’impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;
lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche;
la sostituzione integrale o parziale di rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
il rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
il rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
la sostituzione di tegole e di altre parti accessorie deteriorate per lo smaltimento delle acque, nonché il rinnovo delle impermeabilizzazioni;
le riparazioni di balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;
la riparazione delle recinzioni;
la sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
In ogni Interpello Agenzia delle Entrate si "diletta" di premettere sempre il seguente passo:
Pertanto, la presente risposta non implica alcuna valutazione circa la riconducibilità delle spese sostenute agli interventi agevolati o il rispetto delle condizioni, degli adempimenti e dei requisiti previsti per la spettanza della detrazione medesima, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Linko uno dei tanti articoli rinvenibili in rete che parla della questione:
Bonus tinteggiatura 50%, facciamo chiarezza. Ecco come funziona
C’è molta confusione sul cosiddetto bonus tinteggiatura. Cerchiamo di capire quando si può ridipingere casa risparmiando con le agevolazioni fiscali.
quifinanza.it
Più volte Agenzia delle Entrate ha precisato che i lavori di manutenzione ordinaria possono rientrare nell'agevolazione a patto che siano necessari al completamento di altro intervento.