Dimaraz

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Pag. 30
Interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del TUE Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di:  manutenzione ordinaria (lett. a);  manutenzione straordinaria (lett. b);  restauro e di risanamento conservativo (lett. c);  ristrutturazione edilizia (lett. d). Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria.

Pag.31
Manutenzione ordinaria Art. 3, comma 1, lett. a), del TUE Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi riguardano le opere di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti, di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4). Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:
 la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
 la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico);  l’impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;
 lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche;
 la sostituzione integrale o parziale di rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
 il rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

 il rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
 la sostituzione di tegole e di altre parti accessorie deteriorate per lo smaltimento delle acque, nonché il rinnovo delle impermeabilizzazioni;
le riparazioni di balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;
 la riparazione delle recinzioni;
 la sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
 la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.


In ogni Interpello Agenzia delle Entrate si "diletta" di premettere sempre il seguente passo:

Pertanto, la presente risposta non implica alcuna valutazione circa la riconducibilità delle spese sostenute agli interventi agevolati o il rispetto delle condizioni, degli adempimenti e dei requisiti previsti per la spettanza della detrazione medesima, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Linko uno dei tanti articoli rinvenibili in rete che parla della questione:


Più volte Agenzia delle Entrate ha precisato che i lavori di manutenzione ordinaria possono rientrare nell'agevolazione a patto che siano necessari al completamento di altro intervento.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
E' riportato a pag 42- 43 sull'agenzia informa ho fatto il copia incolla, non c'è bisogno di impiccarsi.

L'impiccarsi era figurativo...nulla vieta di "provarci" e confidare nella remota possibilità che Agenzia delle Entrate faccia un controllo...ma se poi capita prepara la corda.

Non va confuso il Bonus Facciate e non va dimenticata la differente classificazione fra Casa Singola rispetto a Condominio.

Alla faccia di quanti predicano l'eguaglianza Agenzia delle Entrate, Legislatori e Politici andrebbero incarcerati.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
@battistini
Ti consiglierei una rilettura delle risposte che ho dato: direi che sintetizzano a sufficienza la situazione.
Primo mi informerei sulla efficacia e durata delle vernici impermeabilizzanti.

Quanto alla facciata, non mi pare un lavoro ordinario: io farei fare una CIL o Cila per manutenzione straordinaria delle facciate ( il comune vorrà determinati colori?) e conseguentemente detrarrei la spesa complesdiva

Ma credo rientri se si deve posare una guaina e ripiastrellare: lavoro in genere più radicale ed efficace.

Parere condivisibile in base alla L 380, ma non corrispondente alle indicazioni della stessa Agenzia delle Entrate: quindi salvo uno voglia essere più Realista del Re, e leggermente masochista, credo si atterrà alle indicazioni della Guida Agenzia delle Entrate che a pag 42 recita:

Facciata: Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)


La diatriba sollevata da Dimaraz non è nuova e certamente solleva una incongruenza tra quanto "finora" fatto e scritto da Agenzia delle Entrate, e la lettura puntuale della legge. Vedi mio rif alla L 380 (Testo unico edilizia) .

Ma è un dato di fatto che la guida di Agenzia delle Entrate, in particolare per
interventi sulle singole unità abitative ( quindi non su parti condominiali)
ripete in più punti alcune affermazioni che "normalmente" potrebbero essere considerate manutenzione ordinaria: eppure le considera detraibili.
Faccio il copia-incolla:

In particolare:
Facciata: Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)
Intonaci esterni facciata: Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori
Tinteggiatura esterna: Rifacimento modificando materiali e/o colori

Qui non si accenna a Casa Singola, bensì a singola Unità abitativa oppure a parti comuni condominiali.

Ora Dimaraz oggi vuole essere più realista del Re: accontentiamolo.

La L 380 prevede per la manutenzione straordinaria la presentazione di una Cila: bene, chiedi al tuo geometra che inoltri tale comunicazione e provvedi a "ritoccare" il colore della facciata: quanto ai materiali, certamente non avrai difficoltà a sostenere che hai utilizzato oggi un materiale di ultima generazione.

C'è anche un secondo punto potenzialmente fonte di incertezza: dove questa volta Agenzia delle Entrate è tendenzialmente più restrittiva di quanto potrebbe portarci il buonsenso ed il codice civile: per le case in cui ci sia una singola proprietà, anche se siano presenti più unità immobiliare, tende ad escludere esistano "parti comuni": ora resta difficile capire come il tetto , la scala che serve le singole unità, la facciata, ecc, non siano al servizio di tutte le unità, quindi comuni.

Come vedi, l'Italia è la patria del diritto (romano): ma i suoi epigoni sembrano brillare meno dei propri antenati in fatto di certezza del diritto e chiarezza espositiva.
Ed i comuni cittadini come me e te, devono barcamenarsi per sopravvivere: in genere finora ci siamo riusciti.
 

battistini

Membro Attivo
Proprietario Casa
L'impiccarsi era figurativo...nulla vieta di "provarci" e confidare nella remota possibilità che Agenzia delle Entrate faccia un controllo...ma se poi capita prepara la corda.

Non va confuso il Bonus Facciate e non va dimenticata la differente classificazione fra Casa Singola rispetto a Condominio.

Alla faccia di quanti predicano l'eguaglianza Agenzia delle Entrate, Legislatori e Politici andrebbero incarcerati.
Ringrazio,mi pare di aver capito che non c'è niente da fare x nessuno dei 2 interventi xchè rientrerebbero nella MANUTENZIONE ORDINARIA tutti e 2. grazie mille
 

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