Ciao questo è quanto sono riuscita a trovare in rete a conferma.
Art. 1, comma 17, legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
Risoluzione 8 febbraio 2008 n. 38/E – Agenzia delle Entrate(1)
Data l’attuale e ormai cronica carenza di parcheggi viene prorogata di un triennio, fino al 2010, la detrazione del 36% per l’acquisto, o la realizzazione, di box e posti auto destinati ad essere pertinenza dell’abitazione principale del contribuente.
La manovra finanziaria per il 2008(2) contiene diverse disposizioni pro contribuente, tra le quali la proroga, per un triennio, fino all’anno 2010, delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie(3). Tra le varie fattispecie agevolabili il legislatore tributario, già nella norma originaria(4), aveva inserito quelle concernenti l’acquisto, o la costruzione in economia, di box e posti auto pertinenziali all’abitazione principale del contribuente(5). Usufruiscono di una detrazione del 36% dall’IRPEF le persone fisiche (anche non residenti nel territorio dello Stato) per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto (nuovi) appartenenti alla categoria catastale C/6(6). Per l’anno 2007 l’importo cui applicare la detrazione del 36% non può superare il limite di € 48.000,00(7): tale ammontare di spesa va riferito alla persona fisica(8) e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, competendo separatamente per ciascun periodo d’imposta. La detrazione deve essere ripartita in dieci rate di pari importo, salvo i contribuenti che abbiano superato il limite di età di 75 anni e 80 anni, i quali possono optare per una diversa ripartizione della spesa, in particolare:
•coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 75 anni, possono optare per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
•coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 80 anni, possono optare per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
Riguardo l’importo cui applicare la percentuale del 36%, l’Amministrazione Finanziaria ha posto a carico del costruttore l’obbligo di rilasciare al contribuente una dichiarazione attestante il costo di costruzione del box, o posto auto(9): sono ricomprese in tale valore tutte le spese strettamente inerenti all’edificazione del fabbricato (si tratta pertanto di un importo che può differire in meno, anche sensibilmente, dal prezzo finale applicato alla compravendita), per esempio:
■le spese per i materiali;
■le spese per la progettazione, l’esecuzione e la direzione dei lavori;
■le spese amministrative e per imposte a carico del costruttore.
Mentre a carico del costruttore tenuto a certificare le spese sopra elencate non sono state previste particolari formalità(10), il legislatore subordina il diritto del contribuente alla detrazione – pena la decadenza dal medesimo - al pagamento delle spese mediante bonifico bancario (o postale), che deve riportare le seguenti informazioni(11):
•causale del versamento;
•riferimento alla legge n. 449 del 1997;
•codice fiscale del beneficiario della detrazione del 36%;
•codice fiscale e partita IVA del beneficiario del bonifico.
Sul piano oggettivo la norma riguarda uno o più box o posti auto pertinenza(12) di un immobile abitativo; diversamente da quanto avviene nel generale ambito delle imposte indirette e dirette (vedi l’Imposta sul valore aggiunto, DPR 633 del 1972 e l’Imposta di registro, DPR 131 del 1986, nonché l’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504), nella fattispecie in esame la norma lnon prevede che la destinazione pertinenziale all’abitazione principale del contribuente (ovvero – salvo prova contraria – l’abitazione nella quale lo stesso pone la propria residenza anagrafica, come previsto ai fini ICI, o comunque l’abitazione situata nel Comune di residenza anagrafica del contribuente, come previsto dal DPR 131/1986, Nota II bis Parte I della Tariffa allegata al decreto) sia necessariamente formalizzata nell’atto, non richiedendosi per la detrazione del 36% alcuna dichiarazione “scritta”(13). E’ sufficiente che il posto auto sia di fatto a servizio dell’immobile abitativo al quale è destinato, ad una distanza compatibile con le esigenze di tale servizio(14). Peraltro la normativa non pone limiti al numero di unità che possono essere oggetto dell’agevolazione(15): si richiede solamente che ciascuna sia pertinenza di un immobile (anche lo stesso) appartenente alla categoria catastale A (esclusi gli A/10 non aventi natura abitativa)(16). Una importante precisazione è stata recentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione dell’8 febbraio 2008, n. 38/E: in linea generale, precisa l’intervento, è sempre necessario un atto di vendita, anche in forma di contratto preliminare, purché regolarmente registrato al momento in cui sono effettuati i pagamenti con bonifico, da cui desumere l’effettiva sussistenza della proprietà o almeno il fatto che il contribuente sia promissario acquirente del posto auto, nonché ovviamente la destinazione funzionale della pertinenza a servizio dell’immobile(17). Confermato invece(18) il diritto alla detrazione per le spese di realizzazione del box anche quando il medesimo venga acquistato contemporaneamente all’abitazione con unico atto notarile(19): si richiede sempre espressa indicazione, e documentazione, del costo edificatorio della pertinenza.