zandonek

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti
domanda difficile vediamo se qualcuno riesce a rispondermi :^^:
sto per costruire una casetta singola di 160mq circa a 2 piani, mi hanno detto che verrà accatastata come A7 (villini) e che quindi non potrò usufruire dell'agevolazione del 36% sul garage di pertinenza
mi confermate la correttezza dell'informazione?

grazie 1000 a chi saprà rispondermi magari citando qualche articolo di legge a supporto
 

onesense

Membro Attivo
Proprietario Casa
Vado a memoria, ma se non ricordo male il 36% non si può mai applicare alle pertinenze.
Se ti interessa, più tardi (ora sto ancora facendo colazione...) ti mando i riferimenti normativi
 

zandonek

Nuovo Iscritto
Ciao questo è quanto sono riuscita a trovare in rete a conferma.

Art. 1, comma 17, legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)

Risoluzione 8 febbraio 2008 n. 38/E – Agenzia delle Entrate(1)

Data l’attuale e ormai cronica carenza di parcheggi viene prorogata di un triennio, fino al 2010, la detrazione del 36% per l’acquisto, o la realizzazione, di box e posti auto destinati ad essere pertinenza dell’abitazione principale del contribuente.



La manovra finanziaria per il 2008(2) contiene diverse disposizioni pro contribuente, tra le quali la proroga, per un triennio, fino all’anno 2010, delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie(3). Tra le varie fattispecie agevolabili il legislatore tributario, già nella norma originaria(4), aveva inserito quelle concernenti l’acquisto, o la costruzione in economia, di box e posti auto pertinenziali all’abitazione principale del contribuente(5). Usufruiscono di una detrazione del 36% dall’IRPEF le persone fisiche (anche non residenti nel territorio dello Stato) per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto (nuovi) appartenenti alla categoria catastale C/6(6). Per l’anno 2007 l’importo cui applicare la detrazione del 36% non può superare il limite di € 48.000,00(7): tale ammontare di spesa va riferito alla persona fisica(8) e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, competendo separatamente per ciascun periodo d’imposta. La detrazione deve essere ripartita in dieci rate di pari importo, salvo i contribuenti che abbiano superato il limite di età di 75 anni e 80 anni, i quali possono optare per una diversa ripartizione della spesa, in particolare:

•coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 75 anni, possono optare per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
•coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 80 anni, possono optare per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
Riguardo l’importo cui applicare la percentuale del 36%, l’Amministrazione Finanziaria ha posto a carico del costruttore l’obbligo di rilasciare al contribuente una dichiarazione attestante il costo di costruzione del box, o posto auto(9): sono ricomprese in tale valore tutte le spese strettamente inerenti all’edificazione del fabbricato (si tratta pertanto di un importo che può differire in meno, anche sensibilmente, dal prezzo finale applicato alla compravendita), per esempio:

■le spese per i materiali;
■le spese per la progettazione, l’esecuzione e la direzione dei lavori;
■le spese amministrative e per imposte a carico del costruttore.
Mentre a carico del costruttore tenuto a certificare le spese sopra elencate non sono state previste particolari formalità(10), il legislatore subordina il diritto del contribuente alla detrazione – pena la decadenza dal medesimo - al pagamento delle spese mediante bonifico bancario (o postale), che deve riportare le seguenti informazioni(11):

•causale del versamento;
•riferimento alla legge n. 449 del 1997;
•codice fiscale del beneficiario della detrazione del 36%;
•codice fiscale e partita IVA del beneficiario del bonifico.
Sul piano oggettivo la norma riguarda uno o più box o posti auto pertinenza(12) di un immobile abitativo; diversamente da quanto avviene nel generale ambito delle imposte indirette e dirette (vedi l’Imposta sul valore aggiunto, DPR 633 del 1972 e l’Imposta di registro, DPR 131 del 1986, nonché l’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504), nella fattispecie in esame la norma lnon prevede che la destinazione pertinenziale all’abitazione principale del contribuente (ovvero – salvo prova contraria – l’abitazione nella quale lo stesso pone la propria residenza anagrafica, come previsto ai fini ICI, o comunque l’abitazione situata nel Comune di residenza anagrafica del contribuente, come previsto dal DPR 131/1986, Nota II bis Parte I della Tariffa allegata al decreto) sia necessariamente formalizzata nell’atto, non richiedendosi per la detrazione del 36% alcuna dichiarazione “scritta”(13). E’ sufficiente che il posto auto sia di fatto a servizio dell’immobile abitativo al quale è destinato, ad una distanza compatibile con le esigenze di tale servizio(14). Peraltro la normativa non pone limiti al numero di unità che possono essere oggetto dell’agevolazione(15): si richiede solamente che ciascuna sia pertinenza di un immobile (anche lo stesso) appartenente alla categoria catastale A (esclusi gli A/10 non aventi natura abitativa)(16). Una importante precisazione è stata recentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione dell’8 febbraio 2008, n. 38/E: in linea generale, precisa l’intervento, è sempre necessario un atto di vendita, anche in forma di contratto preliminare, purché regolarmente registrato al momento in cui sono effettuati i pagamenti con bonifico, da cui desumere l’effettiva sussistenza della proprietà o almeno il fatto che il contribuente sia promissario acquirente del posto auto, nonché ovviamente la destinazione funzionale della pertinenza a servizio dell’immobile(17). Confermato invece(18) il diritto alla detrazione per le spese di realizzazione del box anche quando il medesimo venga acquistato contemporaneamente all’abitazione con unico atto notarile(19): si richiede sempre espressa indicazione, e documentazione, del costo edificatorio della pertinenza.
 

onesense

Membro Attivo
Proprietario Casa
Forse mi sono spiegato male: intendevo dire che la detrazione è applicabile anche al garage, ma il tetto massimo è di 48.000 complessivamente per casa e garage, e non 48.000 x la casa e 48.000 x la pertinenza, anche se catastata separatamente.
Mi riservo però di controllare quanto detto
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Che io sappia, le detrazioni sul box pertinenziale spettano anche se si è già usufruito delle detrazioni per la ristrutturazione dell'appartamento cui viene legata la pertinenza.
 

mtr

Membro Attivo
Che io sappia, le detrazioni sul box pertinenziale spettano anche se si è già usufruito delle detrazioni per la ristrutturazione dell'appartamento cui viene legata la pertinenza.

Forse se dai l'avvio ai lavori in tempi differenti, sennò il tetto max di spesa comprende entrambi.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Forse se dai l'avvio ai lavori in tempi differenti, sennò il tetto max di spesa comprende entrambi.

Sapresti indicarmi quanto differenti? Ti propongo alcune situazioni, ipotizzando di aver esaurito il bonus massimo del 36% per la ristrutturazione della casa:
a) lavori appena eseguiti per i quali si usufruirà delle detrazioni decennali ed acquisto di un box pertinenziale di nuova costruzione;
b) lavori eseguiti 3-4 anni fa per i quali si usufruisce delle detrazioni decennali ed acquisto di un box pertinenziale di nuova costruzione;
c) lavori eseguiti da oltre 10 anni per i quali si è usufruito delle detrazioni decennali ed acquisto di un box pertinenziale di nuova costruzione.

Come ci si comporta in questi casi?
 

mtr

Membro Attivo
Con 'tempi differenti' intendo la presentazione di due pratiche edilizie separate, due iter differenti attivati in tempi successivi, cioè non contemporaneamente.
La disponibilità del bene acquisito in tempi diversi aiuta a stabilire la differenza.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Credo di aver trovato la risposta al mio quesito nel Memento Fiscale dell'IPSOA.
Se con il medesimo atto si acquistano/ristrutturano appartamento e pertinenza, il limite va riferito ad entrambi (48.000 Euro).
Il limite di spesa ammissibile si applica annualmente per ogni abitazione, comprese le pertinenze.
Nel caso di prosecuzione di lavori in più anni, occorre tener conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

Di conseguenza la risposta al mio quesito è:
a) limite complessivo 48.000 Euro per abitazione e pertinenza
b) possibilità di usufruire delle detrazioni anche per il box
c) possibilità di usufruire delle detrazioni anche per il box
 

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