basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Il problema della residenza è stato dibattuto, è vero: ma ritengo sia una norma sostanzialmente disattesa, non perseguita, ed obsoleta.
Nel senso che non considera esigenze di mobilità oggi forse più frequenti che in passato.
Questi lavoratori quanto distanti saranno dalla loro residenza? Non torneranno saltuariamente in famiglia? Un conto se tutta la famiglia si trasferisce, altro se è un solo componente.
Insomma, se ci fate caso, la stragrande maggioranza degli intervenuti risponde come JeanPaul; non dubito che @Nemesis ci abbia ricordato correttamente la regola; ma resta in dato di fatto che pochi la seguono alla lettera nella pratica quotidiana
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
La residenza coincide con la dimora abituale.
Quindi i conduttori dovranno registrare in Anagrafe la loro nuova residenza, in quanto abiteranno stabilmente in quell'immobile, per la durata del contratto transitorio.
Non credo che "dovranno" ... potranno cambiare la loro residenza, in quanto non abiteranno stabilmente in quell'immobile per gli anni a venire, ma solo per il periodo necessario a svolgere quell'incarico. Quindi nessuno vieta loro di mantenere la loro dimora abituale nel luogo di provenienza.
 

uva

Membro Storico
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nessuno vieta loro di mantenere la loro dimora abituale nel luogo di provenienza.
E' un discorso già fatto molte volte qui sul Forum.

La regola è chiara, e @Nemesis l'ha ricordata più volte: la residenza non si sposta da un Comune all'altro soltanto se e quando fa comodo al cittadino, ma segue determinate norme.

Ciò non toglie che in pratica tante persone fanno come vogliono.

Per esempio: affittano un immobile con contratto concordato 3 + 2, vi abitano stabilmente (quindi con dimora abituale) ma poi non vi registrano la residenza.
Spesso per un motivo di elusione fiscale: non pagare l'IMU su di una casa di loro proprietà ubicata in un altro Comune / Regione.

In tal caso io come locatore vado in Anagrafe e faccio la segnalazione, come previsto dall'Accordo Territoriale del mio Comune, e la residenza viene spostata d'ufficio:

"Il conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l'alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente contratto. Scaduto inutilmente il tempo sopra indicato parte locatrice provvederà ad inviare diffida ad adempiere con nuovo termine di 30 giorni, trascorso infruttuosamente il quale è sin d'ora autorizzata a comunicare al comune l'inadempiezza del conduttore per l'avvio della procedura amministrativa d'ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione".
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Riguardo il concetto di residenza e il requisito dell’”abitualità”, la Suprema Corte ha più volte affermato che tale (oggettivo) requisito non va valutato solo in base alla durata della dimora o all’interesse temporaneo che un soggetto ha di stare in un determinato luogo, ma nella “volontà" (soggettiva) dell’interessato, considerato che “la residenza non viene meno per una più o meno prolungata assenza, specie se occasionale da motivi contingenti (villeggiatura, viaggi, studi, lavoro) sempre che la persona vi conservi l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.

Infatti, il Regolamento anagrafico della popolazione residente, al co.2 dell’art.3. specifica che “Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata”.
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ok, mi ritrovo nella stessa situazione, contratto transitorio a due lavoratori non residenti (richiesto da loro, ma andrebbe bene anche a me); ho quindi scaricato l'allegato B del Decreto 16 gennaio 2017 (vedi allegato) per verificarne i contenuti e già all'articolo 3 trovo un'incongruenza, o almeno a me sembra tale, con la natura del contratto e con quanto specificato nell'articolo 1 del modulo stesso.
Qualcuno mi sa spiegare il significato di questo articolo nel contesto di un contratto di tipo transitorio?
grazie dell'aiuto

L’art.1 fissa la durata del contratto. Viene indicata in mesi o in giorni per una ragione ben precisa: perché, nel caso di un “transitorio” sotto i 30 giorni, in un Comune con più o meno di 10 mila abitanti, il canone è libero e pure la ripartizione degli oneri accessori.

Il transitorio “breve”, art.5, co.1 della 431, che rientra anch’esso tra le c.d. “locazioni brevi”, disciplinate dall’art.4 del DL 50 del 2017, è a canone libero, come un “turistico”, e, come un “turistico”, è cedolarizzabile al 21%.

Quindi, a Milano sono a canone concordato solo i “transitori “lunghi”, cioè quelli sopra i 30 giorni, mentre quelli “brevi” sono a canone libero e non devono essere né documentati (vedi art.2 del contratto-tipo) né asseverati da un sindacato firmatario dell’accordo del 2019 (non devono essere controllate le misure dei canoni fissati dall’accordo).

L’art.3 del contratto-tipo, che si richiama confusamente alla disposizione del sesto comma dell’art.2 del decreto ministeriale 16 gennaio 2017 (vengono aggiunti nel testo del contratto-tipo due commi, il 3 e il 6, assenti nel sesto comma dell’art.2 del decreto ministeriale), considera l’”inadempimento delle modalità di stipula” che ricondurrebbe il transitorio ad un quadriennale, tranne che in un transitorio “breve” (richiamato in calce all’art.3), quando il decreto del Ministero non contiene alcuna disposizione che fissi le modalità di stipula (il co.1 riguarda la durata (viene indicata una durata massima, ma non viene indicata una durata minima), il 2 il numero di abitanti, il 4 la dichiarazione contenuta nel contratto e il 5 le fattispecie di transitorietà non previste nell’accordo) né che la previsione dell’inadempimento non si applichi ai transitori “brevi”.

Persino il non utilizzo esclusivo del contratto-tipo allegato al decreto “trasforma” un transitorio in un quadriennale, perché è il co.7 dell'art.2 del decreto ministeriale che lo prevede per la stipulazione di contratti di locazione di tale natura.

Insomma, la solita chiarissima confusione italiana.
 
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JeanPaul

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Proprietario Casa
"Il conduttore si impegna a richiedere .......l'avvio della procedura amministrativa d'ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione".
Mi spiace aver risollevato una questione che, mi dicono, già dibattuta e "sbattuta", ma credo proprio che quanto scrivi è una tua questione personale di buon contribuente, che non vede di buon occhio gli eventuali evasori ed è una clausola che non è prevista nei contratti standard, almeno in quelli che mi sono stati mandati come fac-simile da Sunia ed Assoedilizia di Milano.

cmq, per quanto riguarda i miei dubbi e "curiosità" mi ritengo soddisfatto e ringrazio tutti per la disponibilità.
alla prossima.
J.P.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
E' un discorso già fatto molte volte qui sul Forum.

La regola è chiara, e @Nemesis l'ha ricordata più volte: la residenza non si sposta da un Comune all'altro soltanto se e quando fa comodo al cittadino, ma segue determinate norme.

Ciò non toglie che in pratica tante persone fanno come vogliono.

Per esempio: affittano un immobile con contratto concordato 3 + 2, vi abitano stabilmente (quindi con dimora abituale) ma poi non vi registrano la residenza.
Spesso per un motivo di elusione fiscale: non pagare l'IMU su di una casa di loro proprietà ubicata in un altro Comune / Regione.

In tal caso io come locatore vado in Anagrafe e faccio la segnalazione, come previsto dall'Accordo Territoriale del mio Comune, e la residenza viene spostata d'ufficio:

"Il conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l'alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente contratto. Scaduto inutilmente il tempo sopra indicato parte locatrice provvederà ad inviare diffida ad adempiere con nuovo termine di 30 giorni, trascorso infruttuosamente il quale è sin d'ora autorizzata a comunicare al comune l'inadempiezza del conduttore per l'avvio della procedura amministrativa d'ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione".
Si ma tale clausola (l'inquilino stabilisce la propria residenza nell'immobile locato) serve per ottenere l'agevolazione nei contratti 3+2, non è prevista nei contratti transitori.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
è una clausola che non è prevista nei contratti standard, almeno in quelli che mi sono stati mandati come fac-simile da Sunia ed Assoedilizia di Milano.
E' una clausola standard dei contratti 3 + 2 prevista dall'Accordo Territoriale di Torino.
Che tutela i locatori.
Perché se il conduttore, pur essendosi impegnato a trasferire la residenza nell'immobile locato ad uso abitativo, si "dimentica" e la mantiene altrove, il locatore non può usufruire dell'aliquota IMU agevolata deliberata dal Comune.

Io lo spiego ai conduttori prima di stipulare il contratto.
Se a loro non va bene possono cercare altre soluzioni abitative.
Se invece acconsentono e firmando accettano quella clausola, non è ammissibile che dopo mantengano la residenza dove gli fa comodo.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Quindi i conduttori dovranno registrare in Anagrafe la loro nuova residenza, in quanto abiteranno stabilmente in quell'immobile,
Comunque non tutti i Comuni chiedono il cambio di residenza.
Per esempio il Comune di Reggio Emilia: non mi sono mai imbattuta nella richiesta della residenza nè nella normativa nè nella modulistica. Lì abbiamo affittato sia con contratti transitori che con i classici 3+2 ma nessuna obiezione sulla residenza.
A Parma accettano senza fare obiezioni che l'inquilino mantenga la residenza nella città d'origine. Non concedono l'aliquota agevolata (c'è solo la riduzione al 75%) ma non pretendono l'acquisizione della residenza. Questo per contratti tipo 3+2. Per gli studenti il cambio di residenza non è richiesto. Dei transitori non ricordo che si dica qualcosa. Andrò a controllare

C'è anche una logica, a mio parere: mio marito per tanti anni ha lavorato per parte della settimana in un'altra città, e per la parte restante lavorava nella città dove era di base la famiglia e dove ha sempre mantenuto la residenza. Chi e con che diritto e perchè avrebbe potuto obbligarlo a togliere la residenza dalla casa familiare? Passava metà tempo da una parte e metà dall'altra...
 
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