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Non credo che "dovranno" ... potranno cambiare la loro residenza, in quanto non abiteranno stabilmente in quell'immobile per gli anni a venire, ma solo per il periodo necessario a svolgere quell'incarico. Quindi nessuno vieta loro di mantenere la loro dimora abituale nel luogo di provenienza.La residenza coincide con la dimora abituale.
Quindi i conduttori dovranno registrare in Anagrafe la loro nuova residenza, in quanto abiteranno stabilmente in quell'immobile, per la durata del contratto transitorio.
E' un discorso già fatto molte volte qui sul Forum.nessuno vieta loro di mantenere la loro dimora abituale nel luogo di provenienza.
Ok, mi ritrovo nella stessa situazione, contratto transitorio a due lavoratori non residenti (richiesto da loro, ma andrebbe bene anche a me); ho quindi scaricato l'allegato B del Decreto 16 gennaio 2017 (vedi allegato) per verificarne i contenuti e già all'articolo 3 trovo un'incongruenza, o almeno a me sembra tale, con la natura del contratto e con quanto specificato nell'articolo 1 del modulo stesso.
Qualcuno mi sa spiegare il significato di questo articolo nel contesto di un contratto di tipo transitorio?
grazie dell'aiuto
Mi spiace aver risollevato una questione che, mi dicono, già dibattuta e "sbattuta", ma credo proprio che quanto scrivi è una tua questione personale di buon contribuente, che non vede di buon occhio gli eventuali evasori ed è una clausola che non è prevista nei contratti standard, almeno in quelli che mi sono stati mandati come fac-simile da Sunia ed Assoedilizia di Milano."Il conduttore si impegna a richiedere .......l'avvio della procedura amministrativa d'ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione".
Si ma tale clausola (l'inquilino stabilisce la propria residenza nell'immobile locato) serve per ottenere l'agevolazione nei contratti 3+2, non è prevista nei contratti transitori.E' un discorso già fatto molte volte qui sul Forum.
La regola è chiara, e @Nemesis l'ha ricordata più volte: la residenza non si sposta da un Comune all'altro soltanto se e quando fa comodo al cittadino, ma segue determinate norme.
Ciò non toglie che in pratica tante persone fanno come vogliono.
Per esempio: affittano un immobile con contratto concordato 3 + 2, vi abitano stabilmente (quindi con dimora abituale) ma poi non vi registrano la residenza.
Spesso per un motivo di elusione fiscale: non pagare l'IMU su di una casa di loro proprietà ubicata in un altro Comune / Regione.
In tal caso io come locatore vado in Anagrafe e faccio la segnalazione, come previsto dall'Accordo Territoriale del mio Comune, e la residenza viene spostata d'ufficio:
"Il conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l'alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente contratto. Scaduto inutilmente il tempo sopra indicato parte locatrice provvederà ad inviare diffida ad adempiere con nuovo termine di 30 giorni, trascorso infruttuosamente il quale è sin d'ora autorizzata a comunicare al comune l'inadempiezza del conduttore per l'avvio della procedura amministrativa d'ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione".
E' una clausola standard dei contratti 3 + 2 prevista dall'Accordo Territoriale di Torino.è una clausola che non è prevista nei contratti standard, almeno in quelli che mi sono stati mandati come fac-simile da Sunia ed Assoedilizia di Milano.
Comunque non tutti i Comuni chiedono il cambio di residenza.Quindi i conduttori dovranno registrare in Anagrafe la loro nuova residenza, in quanto abiteranno stabilmente in quell'immobile,
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