L'articolo 3, comma 2, terzo periodo del Dlgs n. 23 del 2011 prevede che il sistema della cedolare secca possa essere applicato anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
Trattasi di contratti ad uso abitativo aventi durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno con lo stesso conduttore.
Si legga, a tale proposito, la circolare 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 2.2 dell'Agenzia delle Entrate. Per questa tipologia di contratti non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso e il locatore può ugualmente optare per il regime fiscale sostitutivo della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono stati percepiti i canoni.
Per i contratti di locazione brevi, vale il principio fondamentale che la destinazione dell’immobile, da locare per un periodo transitorio della durata inferiore ai 30 giorni nel corso dell'anno, debba soddisfare le esigenze abitative del conduttore e pertanto è necessario anche verificare la natura del locatario che non dovrà agire nell’esercizio di arti o professioni e non dovrà tanto meno essere una società bensì un privato o anche un ente pubblico non economico, o non commerciale, purchè in linea con le sue finalità previste dal proprio statuto.
I contratti conclusi per finalità turistiche non sono assoggetati, per espressa previsone normativa, alla Legge n. 431/1988. Quindi gli immobili locati esclsuivamente per finalità turistiche godono della massima libertà di contrattazione tra le parti e la normativa civilistica cui fare riferimento è l'articolo 1571 e seguenti del Codice civile.
I contratti di locazione con finalità turistiche non hanno vincoli di durata, pertanto le parti (locatore e conduttire) possono stabilire liberamente:
• il periodo della locazione stessa;
• il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
I contratti a fini turistici possono avere una durata inferiore, uguale o superiore a 30 giorni. Questa distinzione è importante in quanto va a impattare sulla registrazione o meno del contratto e sulla presentazione della comunicazione di inizio locazione.
La normativa in materia di opzione per il sistema della Cedolare secca si può anche applicare anche alle locazioni turistiche qualunque sia la durata alla condizione che siano rispettati i criteri soggettivi del locatore e conduttore e quelli oggettivi del bene immobile.
Normalmente Il contratto di locazione è esente dall'obbligo di registrazione per locazione di una durata uguale o inferiore a 30 giorni qualunque sia la nazionalità del conduttore ( cittadino UE e/o extra UE ) e per lo stesso conduttore.
Pertanto se nel corso dell'anno si ripete una locazione turistica per uso abitativo transitoria con lo stesso conduttore anche con contratti diversi per un periodo superiore a 30 giorni sussiste l'obbligo di registrazione del contratto di locazione.
In questa tipologia di contratti brevi per finalità turistiche il locatore può optare per il sistema della cedolare secca e quindi deve inviare la raccomandata relativa a tale opzione al conduttore entro il temine di 30 giorni tra la data di sottoscrizione del contratto e il termine previsto per gli adempimenti di registrazione, a meno che non sia espressamente previsto nel contratto scritto che il locatore intende esercitare l'opzione (cosa che può succedere anche nei normali contratti liberi 4+4).
In questo caso il contratto di locazione è esentato dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro e anche dagli adempimenti di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in quanto durata inferiore a 30 giorni e anche dell'invio della comunicazione cessione fabbricato per cittadini UE.
Nel caso di cittadini extra UE la comunicazione cessione fabbricato resta sempre adempimento obbligatorio.
Chi scrive è però dell'opinione che sia comunque consigliabile la registrazione per lasciare traccia probatoria di questa contratto di locazione mediante:
1) la predisposizione del modello SIRIA e suo successivo invio telematico;
2) consegna diretta all'Agenzia delle Entrate tramite modello 69.
Ai fini della trasparenza commerciale si precisa che Il cittadino straniero che non parla e/o non capisce la linqua italiana deve ricevere contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione anche la traduzione nella sua lingua madre.
Tuttti i canoni di locazione ricevuti nell'ambito dell'eserczio dell'opzione di cui alla cedolare secca sono imponibili ai fini fiscali e seguono una regola precisa per la loro tassazione e anche per gli acconti di imposta.
(
http://www.cedolaresecca.net/comefare/contrattibrevi.html)