Mi risulta che l'Agenzia delle Entrate prescriva che i redditi siano comunque dei proprietari ( pertanto il subaffitto è di fatto vietato) .
scusa in quale stato?
Il canone percepito per la sublocazione di un’unità immobiliare detenuta in base a un contratto di locazione rientra tra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera h, del Tuir). Tale reddito è pari alla differenza tra quanto incassato da sublocatore nell’anno e le spese specificatamente inerenti (articolo 71, comma 2, del Tuir), come il canone di locazione corrisposto al proprietario dell’appartamento. Va dichiarato nel modello 730, al rigo D4, indicando nella colonna 1 (tipo di reddito) il codice "3", ovvero nel modello Unico Pf, al rigo RL10.
Diversa è la posizione di chi esercita l'attività di affittacamere che è normata dalla Legge n. 217/83 come “struttura composta da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari“.
L’attività di affittacamere può essere svolta sia a livello professionale, con obbligo di aprire partita IVA, sia a livello non professionale, ovvero in maniera del tutto occasionale.
L’attività di affittacamere è di tipo occasionale quando l’attività viene esercitata nell’abitazione ove è situata la residenza o il domicilio del soggetto che intende svolgere l’attività. Quando si parla di attività occasionale il soggetto che la esercita è esonerato sia dall’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio provinciale, che dall’apertura della partita IVA.
L’unico adempimento da porre in essere è la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), presso il Comune ove è ubicato l’immobile, e dove si intende svolgere l’attività.
Da un punto di vista fiscale l’attività di tipo occasionale dà luogo a
proventi fuori dal campo di applicazione IVA, da dichiarare nel modello Redditi Persone Fisiche (o nel modello 730) nella categoria dei “
redditi diversi“, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/86.
I redditi diversi devono essere inseriti all’interno del
quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche.
Per certificare l’incasso di questi proventi derivanti dal servizio di affittacamere, il soggetto che esercita l’attività dovrà rilasciare apposita
ricevuta non fiscale ai clienti.
La ricevuta è un documento che non assume valore ai fini fiscali, ma che si rende opportuno emettere per
certificare gli incassi percepiti, e per dare quietanza di pagamento al cliente.
La ricevuta deve essere emessa in duplice copia, l’originale per il cliente e la copia per il proprietario dell’immobile. Sulla ricevuta, in originale, deve essere apposta una
marca da bollo da €. 2,00 quando l’incasso percepito supera la soglia di €. 77,47.