Affittare una camera della propria residenza principale ad un terzo non costituisce affatto attività di affittacamere, in quanto non condotta in forma imprenditoriale.
Pertanto si tratta di un normale contratto di locazione di un immobile, in forma "parziale", ossia non dell'intero immobile ma di una sua parte con utilizzo dei servizi comuni.
Per stipulare un contratto ad uso transitorio, di durata da 1 a 18 mesi, le parti o una di esse devono avere una precisa esigenza di transitorietà che va indicata nel contratto stesso, come potrebbe essere per il conduttore quella di svolgere nella località un lavoro a tempo determinato, o frequentare un corso di durata determinata ecc.., mentre per il locatore potrebbe essere quella di rientrare in possesso dell'immobile in tempi brevi per poterne usufruire a vario titolo.
Le motivazioni precise per la stipula di tali contratti sono indicate negli "accordi territoriali" stipulati tra le associazioni dei proprietari e degli inqilini relativamente al comune dove è situato l'immobile, quindi è ad essi che bisogna rifarsi anche per utilizzare il fac-simile di contratto approvato negli stessi accordi e per stabilire il canone tra i massimi e i minimi approvati.
In mancanza di tali accordi vale quanto definito dai Decreti Ministeriali D.M. 30-12-2002, secondo l'allegato C che costituisce il fac-simile del contratto da adottare e l'allegato G per la ripartizione delle spese accessorie, e D.M. 10-03-2006 (allegati).
Vedi l'allegato 1080
Vedi l'allegato 1079
Vedi l'allegato 1077
Vedi l'allegato 1078