Nella circolare si fa riferimento alle scelte interpretative operate fino al 31/12/2011.
Riguardo a queste ho trovato questa risposta ad un interpello dell'anno scorso:
" ..a nulla rileva, ai fini del riconoscimento del trattamento esonerativo del pagamento dell’ICI, la circostanza che l’immobile sia parzialmente locato.
Tale orientamento è conforme a quanto espresso dal Ministero delle Finanze, sia pure in riferimento alla spettanza della detrazione di Lire 180.000 per l’abitazione principale e non all’esenzione introdotta solo nel 2008, con la Risoluzione 19 novembre 1993, n. 723 nella quale si legge che tale detrazione spetta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta purché sussistano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 2, decreto legislativo n. 504, a nulla rilevando la circostanza che parte dell'appartamento sia dato in affitto.
Si ricorda, inoltre, che ai fini dell’imposizione diretta (IRPEF) per l’abitazione principale parzialmente locata si ha diritto alla deduzione a condizione che la rendita catastale dell’unità immobiliare sia superiore o uguale al canone di locazione così come previsto dall’articolo 10 del TUIR."
Mi pare chiaro che l'abitazione principale rimane tale anche se è parzialmente locata e su di essa si paga l'IMU con le agevolazioni.