L’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il D.M. 37/2008 (che ha abrogato e sostituito quasi tutta la Legge 46/90) disciplina la realizzazione e/o la modifica in condizioni di piena sicurezza degli impianti negli edifici, senza prevedere alcun obbligo di adeguamento degli impianti preesistenti.
Gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. (27 marzo 2008) si considerano quindi a norma qualora realizzati o modificati in conformità alle disposizioni applicabili a quell’epoca.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 6, comma 3 D.M. 37/2008 gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Almeno questo è quello che risulta a me.
Fermo restando che la responsabilità per danni causati da un impianto elettrico difettoso ricade sul proprietario dell'immobile a meno che l'impianto non sia stato "manipolato" da chi vi abita.