Inserisci questa clausola nel contratto:
PERMESSO DI SOGGIORNO: TERMINE ESSENZIALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
A) Il conduttore, sig. XXXX, dichiara di avere titolo valido a soggiornare legittimamente in Italia e, a tal fine, consegna al locatore, ai sensi dell’art. 12, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286, una copia del proprio Permesso di Soggiorno Elettronico nr XXX, rilasciato dalla Questura di XX il XXXXX e valido fino al XXXXX.
B) Atteso che il predetto titolo ha validità limitata sino al --/--/---, si conviene che, entro la predetta data, e così pure ad ogni successiva scadenza, il conduttore dovrà trasmettere al locatore una copia del nuovo titolo di soggiorno (già rinnovato), ovvero una copia della ricevuta della raccomandata A/R attestante la trasmissione all’Autorità competente della richiesta di rinnovo del Permesso di soggiorno.
Il termine per l’adempimento del suddetto obbligo viene concordemente inteso come “perentorio” ed “essenziale” ai sensi dell’art. 1457 c.c. Pertanto, il suo inutile decorso comporterà la risoluzione automatica del contratto con obbligo di riconsegna dei locali senza che occorra alcuna intimazione scritta di adempimento.
C) In ogni caso, è preciso e qualificante obbligo del conduttore mantenere la validità del titolo di soggiorno per l’intera durata del contratto. Per gli effetti, qualora, nel corso della locazione, il titolo di soggiorno venga annullato o revocato o perda efficacia per qualsivoglia ragione o motivo, il conduttore dovrà darne tempestiva comunicazione alla proprietà e il contratto si intenderà risolto di diritto a norma dell’articolo 1456 c.c.
D) In nessun caso il contratto potrà essere prorogato in assenza della consegna di quanto previsto sopra sub let. B) e in caso di annullamento o revoca o inefficacia del titolo di soggiorno.
E) Ogni modifica alla presente clausola dovrà essere espressamente approvata per iscritto.