JeanPaul

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Se poi accenni ad una ragione sociale del conduttore, devo presumere sia unasorta di azienda: come tale potrebbe rivendicare il diritto alla cessione del contratto a chi gli pare (alla nuova Onlus) dandone semplice comunicazione al locatore. Art. 36 della suddetta legge.
Chiarisco: il conduttore è ditta individuale (per intenderci 'Rag.Sociale di Cognome e Nome') e nel contratto è fatto esplicito riferimento a 'divieto di sublocazione e cessione anche parziale a terzi e divieto di mutamento di destinazione', quindi quanto dici non credo possa succedere.
fideiussioni o polizze assicurative
Da quello che ho capito è molto difficile per una Onlus ottenerle.

...forse meglio un serio professionista che un fai da te arrangiato...
Scusa se Ti ho dato l'impressione di non prendere in considerazione i Tuoi consigli, è che mi sembra ovvio che, qualsiasi cosa si decida, sarà poi un professionista ad assisterci.

Situazione attuale:
Siamo propensi alla sottoscrizione di una scrittura privata 'autenticata' (ecco il famoso professionista invocato...) che, facendo riferimento all'attuale contratto, aggiunga qualche deroga e integrazione di garanzie a mio favore
Vedremo

Grazie ancora a Tutti!
 

basty

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Chiarisco: il conduttore è ditta individuale (per intenderci 'Rag.Sociale di Cognome e Nome') e nel contratto è fatto esplicito riferimento a 'divieto di sublocazione e cessione anche parziale a terzi e divieto di mutamento di destinazione', quindi quanto dici non credo possa succedere.
Premesso che vale prioritariamente la risposta di Nemesis, su quanto qui affermi avrei dei dubbi.

In base alla L392 art. 36 (avevo prima erroneamente scritto 34) è prevista la sublocazione e cessione del contratto da parte del conduttore, cui il locatore non può opporsi.E per l'art. 79 sono nulli i patti contrari alla presente legge.

Temo quindi che tu possa eventualmente opporti solo al mutamento di destinazione, e solo entro un anno (art. 80)
 

JeanPaul

Membro Attivo
Proprietario Casa
In base alla L392 art. 36 (avevo prima erroneamente scritto 34) è prevista la sublocazione e cessione del contratto da parte del conduttore, cui il locatore non può opporsi.E per l'art. 79 sono nulli i patti contrari alla presente legge.
Forse mi sono spiegato male, quindi riportando:
L'art. 36 della Legge 392/78 attribuisce al conduttore la facoltà di cedere o sublocare a terzi il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda.
Conseguentemente, se l'azienda non viene ceduta o locata, il conduttore deve avere il consenso del locatore, sia nel caso in cui voglia sublocare l'immobile, sia nel caso in cui voglia cedere il contratto (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 1994, n. 2655).


L'azienda viene semplicemente chiusa, non viene ne ceduta ne locata, conseguentemente......
 

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