ma l'accesso non è privato se deve lasciar passare eventuali tecnici per la manutenzione.
La servitù
A mio parere, La servitù di passaggio non incide sul diritto di proprietà, ma rappresenta un diritto per chi diversamente non potrebbe far valere il suo di diritto ( esistono servitu' legali per es. per chi deve accedere ad un fondo intercluso, per cavi o scarichi etc. che spettano a prescindere, salvo ci siano valide alternative )
altro problema è stabilire giuridicamente la natura di (tratto da rivista specializzata) sottotetto:
Il sottotetto di un edificio condominiale,
se dal contratto non risulta il contrario,
può essere ritenuto pertinenza dell'appartamento (o degli appartamenti) sito all'ultimo piano solo se assolve alla funzione esclusiva di isolamento e di protezione dell'appartamento stesso dal caldo, dal freddo o dall'umidità (Cass. 19.11.1997, n. 11488; Cass. 28.4.1999, n. 4266; Cass. 20.7.1999, n. 7764; Cass. 4.12.1999, n. 13555; Cass. 30.5.2002, n. 7918; Cass. 20.6.2002, n. 8968; Cass. 9.9.2004, n. 18131; Cass. 29.12.2004, n. 24147).
Invece,
nell'ipotesi in cui esso abbia caratteristiche strutturali e dimensioni tali da permetterne l'utilizzo, come vano autonomo, a tutti i condomini (es. come stenditoio), l'appartenenza deve essere stabilita mediante un titolo idoneo; in mancanza di questo, per la presunzione di cui all'art. 1117 c.c., quando risulta, per le caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche se soltanto in via potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse generale per il condominio, è parte comune (Cass. 9.10.1997, n. 9788; Cass. 7.2.1998, n. 1303; Cass. 19.2.1999, n. 1407; Cass. 28.4.1999, n. 4266; Cass. 20.7.1999, n. 7764; Cass. 4.12.1999, n. 13555; Cass. 11.5.2000, n. 6027; Cass. 27.10.2000, n. 14160; Cass. 9.9.2004, n. 18131; Cass. 29.12.2004, n. 24147); tale presunzione opera anche nel caso di possibilità di esercizio di un servizio di interesse comune, come, ad esempio, la creazione di una mansarda o di un locale per i macchinari degli ascensori (Cass. 28.4.1999, n. 4266) oppure la manutenzione del tetto o delle canne fumarie e di esalazione (Cass. 11.5.2000, n. 6027).
Pertanto, se il sottotetto viene qualificato come cosa di proprietà comune sulla base della funzione svolta, il regime di comproprietà di tale bene tra i condomini è immutabile se non è modificato da un nuovo titolo contrario (Cass. 19.2.1999, n. 1407). (n.d.a. ossia modificabile con consenso unanime dei condomini )