Vediamo se quello che ho trovato ci aiuta a fare chiarezza (a pag. 97 dell'allegato trovate il seguente testo)
3) Acquisto a titolo oneroso di casa di abitazione da parte di soggetto che abbia già fruito dei benefici su altra casa acquistata precedentemente per successione o donazione
Le agevolazioni competono, purché ricorrano gli altri presupposti.
L' applicazione dell'agevolazione in argomento (art. 69 legge n. 342/2000) non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l' acquisto del bene in regime agevolato. (Cfr. Circ. 44/E/2001, 1.)
"Pur essendo pienamente condivisibile la conclusione della circolare, la giustificazione della reiterazione dell'agevolazione per l' eventuale successivo acquisto a titolo oneroso è da ricercarsi piuttosto nel più volte citato testo della lettera c) della più volte richiamata Nota II-bis e non in una "diversità di presupposti" non intellegibile nel sistema delle norme in vigore". (Cfr. CNN Studio 26 luglio 2001)
Da sottolineare che le agevolazioni per il successivo acquisto a titolo oneroso spettano a condizione che il precedente acquisto agevolato per successione o donazione si riferisca a casa ubicata in altro Comune oppure, se nello stesso Comune, che riguardi soltanto una quota, perché, se relativo all'intero verrebbe meno il requisito della non possidenza nel Comune, di cui alla lettera b) della Nota II-bis.
Per se ho ben interpretato, quanto avevo asserito in un mio precedente post sembra trovare conferma.
Cioè se fasa78 acquisterà una civile abitazione in un comune DIVERSO da quello ove è ubicato l'immobile pervenuto per successione avrà diritto ai benefici prima casa.