Yari leggendo su altro blog, non so se posso dire quale non vorrei creare dissidi, ho letto questo:
Nell'interpello che ha portato alla risposta in esame, per quanto qui d'interesse, il contribuente domandava all'Agenzia delle Entrate se:
Rispetto agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus del 110%, la peculiarità rispetto a quelli di efficientamento energetico sta nel fatto che le misure sono individuate fuori da quanto specificato dall'art. 119 d.l. Rilancio.
Per sapere quali interventi possono beneficiare del sismabonus bisogna guardare dal d.l. n. 63/2013. L'art. 119 testé citato è importante in relazione alle condizioni per la fruizione della detrazione del 110%.
E proprio facendo riferimento alla prassi ed alle precedenti circolari ed atti emanati in relazione al sismabonus che l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile che l'istante possa usufruire del superbonus del 110% per interventi di riduzione del rischio sismico, su una stalla che in seguito ai predetti interventi nonché andrà ad assumere la destinazione abitativa.
Ciò afferma l'Agenzia facendo riferimento a propri precedenti provvedimenti (nella specie Circ. n. 19/E dell'8 luglio 2020) «purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempreché l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio».
Fonte: Superbonus del 110% e interventi di riduzione del rischio sismico, ok se la stalla diventa abitazione
Nell'interpello che ha portato alla risposta in esame, per quanto qui d'interesse, il contribuente domandava all'Agenzia delle Entrate se:
- potesse beneficiare del superbonus del 110% per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale;
- in caso positivo, quali fossero i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi medesimi.
Da stalla ad abitazione c'è l'ok per il superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico, ma carte chiare fin da subito.
Come sempre in questi casi l'Agenzia delle Entrate, prospetta la soluzione fornita dal contribuente e poi premette cenni generali sull'istituto in questione per poi entrare nello specifico del caso dando risposta all'interpello.Rispetto agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus del 110%, la peculiarità rispetto a quelli di efficientamento energetico sta nel fatto che le misure sono individuate fuori da quanto specificato dall'art. 119 d.l. Rilancio.
Per sapere quali interventi possono beneficiare del sismabonus bisogna guardare dal d.l. n. 63/2013. L'art. 119 testé citato è importante in relazione alle condizioni per la fruizione della detrazione del 110%.
E proprio facendo riferimento alla prassi ed alle precedenti circolari ed atti emanati in relazione al sismabonus che l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile che l'istante possa usufruire del superbonus del 110% per interventi di riduzione del rischio sismico, su una stalla che in seguito ai predetti interventi nonché andrà ad assumere la destinazione abitativa.
Ciò afferma l'Agenzia facendo riferimento a propri precedenti provvedimenti (nella specie Circ. n. 19/E dell'8 luglio 2020) «purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempreché l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio».
Fonte: Superbonus del 110% e interventi di riduzione del rischio sismico, ok se la stalla diventa abitazione