nel caso volessero incrementare il canone di affitto
Il proprietario/locatore può aumentare il canone in base al 75% dell'indice Istat, a condizione che questa facoltà sia prevista da apposita clausola contrattuale e la richiesta venga inviata al conduttore/locatario prima dell'inizio della nuova annualità (art. 32 l. 392/1978).
Nel tuo caso prima di ottobre 2025.

Se nelle annualità passate non è stato effettuato l'aggiornamento Istat, il locatore non può chiederti il pagamento degli arretrati.
Può aggiornare il canone applicando il criterio della variazione assoluta.

Ne abbiamo parlato in questo thread:


(post #5)
 
Quindi un'attività che comporta contatti col pubblico.

Hai diritto all'indennità perdita di avviamento in caso di disdetta da parte del locatore/proprietario. Ma se il contratto scade

la disdetta del locatore/proprietario inviata ora sarebbe tardiva. Perché il preavviso a suo carico è di 12 mesi; non si può ridurre a 3 mesi.
La facoltà di recedere con preavviso di 3 mesi riguarda solo te conduttore/locatario.

Se ora il proprietario/locatore vuole vendere l'immobile, tu hai diritto di prelazione.
Buongiorno, ho parlato ieri con le proprietarie perché mi hanno fatto due proposte. La prima è la vendita del locale e la seconda è quella di tenere l'affitto per altri 6 anni (ad ottobre 2025 scadrà il primo 6+6) al medesimo prezzo ma volendomi far firmare un accordo dove scrivono che non vogliono occuparsi di eventuali manutenzioni che sarebbero a loro carico in quanto proprietarie.
Mi hanno dato una settimana di tempo.
Io ho detto che il contratto già per legge è ripartito ma hanno detto che è vero che per legge ci sono 12 mesi di preavviso ma io avendo chiesto la modifica della cessazione del contratto da 6 a 3 mesi praticamente ho modificato il contratto.
In allegato c'è l'ultima pagina del contratto. Spero possiate farmi luce e che non sia una situazione in cui il mio avvocato possa dare ragione a me e il loro a loro.
 

Allegati

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il contratto già per legge è
già rinnovato tacitamente per il prossimo sessennio.

Anche dopo il rinnovo le parti possono stabilire una modifica, redigere un accordo in tal senso, firmarlo e registrarlo all'Agenzia delle Entrate per conferirgli data certa.
In genere nei contratti (ultima pagina) si scrive:
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

Ovviamente non sei obbligato ad accettare ciò che ti hanno proposto le proprietarie. Rimane da stabilire se sarebbe una clausola vessatoria da approvare con doppia firma; chiedi il parere del tuo avvocato.

Se loro decidono e riescono a vendere l'immobile ancora occupato da te, subentrerà un nuovo locatore e il contratto proseguirà alle stesse condizioni.
Come già detto
tu hai diritto di prelazione.
 
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