rita dedè

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quiproquo con calma leggi bene tutti gli interventi di ollj,lui sta cercando di spiegare un punto,molto importante,la differenza della donazione tramite,atto pubblico,e la differenza della "donazione" senza atto pubblico!
Vedi che non è di poca importanza!
Se in futuro i rapporti famigliari dovessero non essere più così buoni!
Quindi,chi non vule andare dal notaio,ok è liberissimo di non andarci ma!deve cercare di capire,a livello legale,giuridico, i probabili effetti!le probabili conseguenze!

Il donante mi dispensa=?
Tradotto in lingua semplice=?
La donazione con atto pubblico,un domani non mi viene aggredita(riduzione)dai miei coeredi?
Dalla 100 mila euro,un domani non devo restituire niente?

Che poi è un controsenso,
Ho 100 mila euro da regalare e non voglio spendere na 1000 euro per il notaio?
Bitte!
Bitte!
Bitte!
Non facciamo i ridicoli!
 

rita dedè

Membro Attivo
Proprietario Casa
Però se ho ben capito,la donazione con atto pubblico,con tanto di dispensa dalla collazione,io erede donatario la devo far rientrare dentro alla massa ereditaria del decuius...........al momento che si aprirà la successione!
Se ho ben capito!
 
O

Ollj

Ospite
Però se ho ben capito,la donazione con atto pubblico,con tanto di dispensa dalla collazione,io erede donatario la devo far rientrare dentro
Ma potrò sempre trattenere per me donatario quanto è nella quota disponibile del donante.
Con tre figli senza coniuge la disponibile è pari ad 1/3 e questa spetterà solo al donatario dispensato (nel medesimo atto pubblico di donazione).
Quindi il donatario avrà oltre alla quota del 22,22% spettante a tutti i figli anche 1/3 della disponibile.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Non è così!
Che al donatario in questione non interessi la quota di legittima affar suo...
Che invece si voglia cambiar la legge ed asserire che l'atto pubblico a nulla serva se non ad ingrassare la categoria...
Ripeto: con la donazione formale e non con il semplice bonifico si potrà ben avvantaggiare il donatario e disporre a suo pro la dispensa dalla collazione, anche per la donazione di denaro.
La costruzione di Dimaraz regge solo e in quanto donatario sceglie di non voler nulla più della legittima.

Forse non ha compreso bene la legge.
Ha ragione, la mia frase presa così non è esatta...poi ho spiegato che di solito la dispensa della donazione dispiega tutta la sua forza quando si riferisce agli immobili...ed ho postato un esempio...Del tutto ignorato...Sic!!!
Mentre la dispensa "monetaria" un testatore che abbia un minimo di discernimento non la propone, perchè i casi sono due:
a) Se non vi sono altri cespiti, il beneficiario dovrà rimettere in gioco tutto
quanto ricevuto con donazione con o senza dispensa (?)...
b) Se vi sono altri cespiti insufficienti a coprire le quote dei legittimari dovrà
rifondere agli stessi la parte che manca.
La differenza fra l'immobile e il denaro è che il primo non si dovrebbe toccare
mentre il denaro sì...e per farmi capire meglio immaginiamo che i soldi donati vengano congelati fisicamente in un deposito fiduciario con una distinta dei biglietti riportante il numero di serie e altri dati identificativi...ebbene al momento
della successione sia nel primo caso (in mancanza di altri cespiti...) sia nel
secondo caso ( cespiti insifficienti) quel pacchetto di denaro verrà toccato e
suddiviso...L'immobile, salvo caso estremo, resterà fermo nelle mani del beneficiario. Vorrei richiamare nuovamente l'attenzione di tutti che qua non si gioca una partita per vincere o perdere...Noi tutti postiamo una riflessione che vista da una parte può essere errata, vista da un'altra può essere diversa.
La tentazione di scadere nel super io andrebbe riposta. Comunque non finisce qui.
Grazie e alla prossima. qpq.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma potrò sempre trattenere per me donatario quanto è nella quota disponibile del donante.
Con tre figli senza coniuge la disponibile è pari ad 1/3 e questa spetterà solo al donatario dispensato (nel medesimo atto pubblico di donazione).
Quindi il donatario avrà oltre alla quota del 22,22% spettante a tutti i figli anche 1/3 della disponibile.
Grazie Ollj questo è il punto di fondo da capire. E chiedo: farebbe bene quel testatore a concedere oltre alla dispensa anche una parte o anche tutta la sua
disponibile??? Per me la risposta è affermativa...salvo che il meccanismo sia
automatico. In altre parole se nel testamento o al momento stesso della donazione
il beneficiario viene esonerato dalla collazione ma senza menzione della disponibile
che magari il testatore ha in animo di riservarla ad un altro beneficiario, cosa succede??? Ancora con altre parole: La dispensa dalla collazione si avvale
automaticamente della disponibile fino al 100% della stessa oppure è
necessario che venga sempro esplicitata dal testatore nel testamento o anche
nello stesso atto donativo??? Ne avevamo già parlato...ma il dilemma era rimasto
insoluto. Vuole approfondire una volta per tutte e "decretare" se la disponibile va
"possibilmente" sempre esplicitata? Visto che nessuno lo vieta? Perchè se così non fosse tutto il mio ragionamento sulla scelta donativa o meno cade...come
un FraDIACOno stracotto...Grazie. qpq.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Grazie Ollj questo è il punto di fondo da capire. E chiedo: farebbe bene quel testatore a concedere oltre alla dispensa anche una parte o anche tutta la sua
disponibile??? Per me la risposta è affermativa...salvo che il meccanismo sia
automatico. In altre parole se nel testamento o al momento stesso della donazione
il beneficiario viene esonerato dalla collazione ma senza menzione della disponibile
che magari il testatore ha in animo di riservarla ad un altro beneficiario, cosa succede??? Ancora con altre parole: La dispensa dalla collazione si avvale
automaticamente della disponibile fino al 100% della stessa oppure è
necessario che venga sempro esplicitata dal testatore nel testamento o anche
nello stesso atto donativo??? Ne avevamo già parlato...ma il dilemma era rimasto
insoluto. Vuole approfondire una volta per tutte e "decretare" se la disponibile va
"possibilmente" sempre esplicitata? Visto che nessuno lo vieta? Perchè se così non fosse tutto il mio ragionamento sulla scelta donativa o meno cade...come
un FraDIACOno stracotto...Grazie. qpq.
Come non detto! Mi ero dimenticato completamente il secondo comma del primo articolo del capitolo Collazione ( Art.737) che in pratica rafforza la dispensa
e automaticamente...Questo cambia la prospettiva di quanto da me sostenuto
e il dilemma si sposta sulla volontà del padre se intenda o meno assegnare un certo di più a uno dei propri figli... che siano immobili o soldi. Se. come ho fatto
io con le mie due figlie, il padre desidera rispettare un minimo di parità, non vi è
nessun bisogno di ricorrere alla donazione con atto pubblico. A maggior ragione
se vi siano notevoli differenze d'età come fra le mie due figlie..Ben nove anni.
E cara @Ritadedè le mie due figlie non hanno ricevuto noccioline ed ho resistito a
privilegiare la prima(la tedesca) che è quella che lo meriterebbe anche. Perchè
nasce il mio odio verso l'istituto della Collazione??? Perchè nonostante una
sostanziale parità, impossibile da dimostrare ..ma neanche il suo contrario,
una delle due...in senescenza potrebbe rimettere tutto in discussione...oppure
al loro posto, le figlie (mie nipoti) e successiva prole (pronipoti)...sol perchè
esiste una legge liberticida, divisoria... che glielo consente... col fondato sospetto che sia stata mantenuta inalterata per secoli proprio per alimentare la litigiosità
all'interno delle famiglie con un ritorno economico di rilievo per lo Stato diretto (tasse e imposte) e indiretto (apparato giudiziario...). Appena possibile ritornerò
sulla donazione. qpq.
 

Mirrorman

Membro Junior
Proprietario Casa
Grazie a tutti delle risposte, mi sono fatto una cultura grazie a tutte le vostre opinioni!

Per una donazione da 95000 l'onorario del notaio è di 1200. Diciamo che uniti agli altri 5000del mutuo+acquisto sinceramente se possibile sarebbe meglio tenerseli in tasca!

Comunque da quanto ho capito la formula con atto notarile offre qualche garanzia in più rispetto ad eventuali litigi che si possono creare negli anni.

Pur premesso che a noi preme l'equità quindi che ad ogni fratello venga corrisposta la medesima cifra sarebbe fastidioso doverne restituire una parte ma mi sembra di capire che l'unico modo per evitarlo sarebbe quello di destinare già a tutti i figli la propria parte ora... Cosa purtroppo non possibile!
 
O

Ollj

Ospite
La dispensa dalla collazione si avvale
automaticamente della disponibile fino al 100% della stessa oppure è
necessario che venga sempro esplicitata dal testatore nel testamento o anche
nello stesso atto donativo???
Attenzione a non confondere gli istituti! La dispensa da Collazione ex art.737 Cc ha anche come effetto solo indiretto e non certo (tal effetto potrà anche mancare nonostante la dispensa operata) quello di attribuire la disponibile al donatario. La finalità della dispensa da collazione è altra: non riversare in asse il bene, ma ciò non significa che lo si potrà di certo trattenere
Al contrario, se l'intenzione fosse quella di attribuire la disponibile al donatario, si dovrà utilizzare la figura prevista dall'art.564 3° comma dispensa imputazione ex sé (solo in tal modo si sarà certi che la propria disponibile sia attribuita al donatario).
Stante il silenzio della legge in tal senso è essenziale la volontà del donante: praticabile una dispensa parziale
 

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