Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
In che senso,il risparmio è il primo guadagno non afferro!

Il postante ha già chiarito che non intende profittare di una eredità anticipata (donazione) quindi, quando sarà il momento, gli altri eredi non avranno necessità di aprire contenziosi legali perchè non si opporrà che venga tenuto conto di quanto già avuto.

Registrare una donazione oggi significa spendere 700 Euro (come suggerito ma da verificare) quando invece tale "atto" potrà esere comunque ricompreso al momento della successione.

Ovviamente questione diversa sugli importi superassero la quota "esente".

La frase sul "guadagno" riprende un motto locale (ma presumo conosciuto anche a livello nazionale) in uso un tempo fra chi fa impresa: fissato X il prezzo di vendita...qualsiasi risparmio sui costi preventivati diventa un guadagno finale.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Senza la forma prescritta (andrà provato il modico valore) la donazione sarà nulla e ciò sarebbe fatto rilevare senza tempo e senza limite alcuno da qualsiasi erede anche non leso in legittima.

Indiscutibile sul piano formale...ma all'atto pratico cosa muterebbe?
Il donatario dovrebbe restituire la somma...ma la stessa, andando ad aumentare la massa ereditaria, gli verrebbe riconosciuta nella sua quota di eredità.
L'unica differenza sarebbe qualora non vi fossero altri beni in successione da poter "pareggiare" il valore della donazione.

Esempio.
Donazione attuale Euro 100mila
Alla morte risulta che non esistono beni immobili ma disponibilità per Euro 200mila.
Il postante risulta già "liquidato" e pure gli altri eredi ricevono pari somma.

Se invece alla dipartita risultassero disponibilità "liquide" per Euro 110mila il postante dovrà restituire Euro 30mila (110.000+100.000=210.000/3=70.000).

La "causa" si avrebbe soo qualora @Mirrorman (o meglio la sua compagna) non tenesse fede al suo attuale intendimento.

Ps.
Non si sono considerate spese, tasse e compensi che ovviamente andranno scomputati dalla massa.
 
O

Ollj

Ospite
L'unica differenza sarebbe qualora non vi fossero altri beni in successione da poter "pareggiare" il valore della donazione.
Questo e anche che il de cuius abbia arricchito in vita altri eredi (al fine di pareggiare quanto dato a figlia + Mirroman) ma con modiche donazioni o donazioni non tracciabili...
 
O

Ollj

Ospite
Esempio:
Figlio A) bonifico 100.000,00
Figlia B) piccole dazioni non rintracciabili 100.00,00
A) dovrà restituire i 1000.000,00 e dividerli con la sorella al 50%
La sorella B) terrà per sé anche i 100.000,00 già in vita percepiti.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Forse ho inteso male i vostri interventi: fosse così non tenete conto di tal replica.
Il problema si pone a prescindere da lesione di legittima, anzi
Senza la forma prescritta (andrà provato il modico valore) la donazione sarà nulla e ciò sarebbe fatto rilevare senza tempo e senza limite alcuno da qualsiasi erede anche non leso in legittima.
Per @Mirroman sarà una perdita senza appello: il donato sarà come mai ricevuto e solo parte del patrimonio del de cuius.
La Donazione sarà nulla...Questo asserisce l'amato codice al capitolo Donazione.
Quindi non è più una donazione, mancando la forma pubblica. Cos'altro potrà essere e con che nome? Il codice poco aiuta. Vi è uno spiraglio quando in un altro
capitolo ( ed è molto strano e per me molto ambiguo..) parla di "donazione indiretta" ..Che Kaiser significa in sostanza??? Per me dovrebbe significare che pur mancando l'atto pubblico vi è stato un trasferimento di ricchezza che se individuato dovrà ritornare nell'asse ereditario. Se individuato...e se invece non più individuabile ma pur presente nei ricordi di famiglia...???Ecco uno dei tanti modi per accendere la rissa fra i legittimari...cioè fra fratelli e sorelle. Vede mister Ollj lei fa bene a puntualizzare e ad illuminarci sugli effetti e i tanti dispieghi della
legge e di questo gliene siamo grati...e nel contempo permettere non solo a me
( vedi Rita dedè in un post precedente...) di come si possa ricercare il sentierino
per disattenderla. Questo della Donazione indiretta resta un'altro dei sotterfuggi
a cui il Legislatore ricorre quando a furia di codificare realizza incongruenze che
fanno indignare l'immarciscibile Quiproquo.
 
O

Ollj

Ospite
Questo succederebbe anche se la donazione di A venisse "registrata" con un atto dal notaio.
Non proprio: la donazione non sarebbe nulla e la riduzione opererebbe solo nel limite della lesione di legittima
Facendo valere la nullità radicale invece:
- tutto l'ammontare donato rientrerà nel patrimonio
- non vi è prescizione dell'azione (a dispetto che nella lesione di legittima)
- l'azione sarà esercitabile da qualsiasi erede e non solo dai legittimari
Cose tutte che elevano all'ennesima potenza i rischi di @Mirrorman
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma @Mirrorman (o meglio la sua compagna) ha precisato che non vuole profittare in alcun modo...quindi non intende nemmeno fruire di quanto il padre può disporre a suo piacimento=quanto del padre si divide in parti uguali fra i 3 fratelli.
Quanto a "qualsiasi altro erede"...anche se invocassero la nullità radicale...quale profitto potrebbero avere: alcuno...salvo non siano pari grado (ulteriori fratelli o coniugi)...ma si tornerebbe sempre all'assunto iniziale, ovvero nessuna volontà a profittare nei confronti di pari grado.

Beninteso...il padre potrà sempre e comunque disporre della propria legittima e redarre un testamento che richiami il valore di tal donazione.

Tradotto in termini volgari quello del padre non sarebbe una donazione ma un "prestito" senza data.
 
O

Ollj

Ospite
Quindi non è più una donazione, mancando la forma pubblica. Cos'altro potrà essere e con che nome?
Se lei regala una somma di denaro (che non sia modica) senza seguire la forma di cui all'art. 769 lei avrà posto in essere un affetto da nullità e chi vi ha l'interesse la potrà far valere in ogni momento.
Vi è uno spiraglio quando in un altro capitolo ( ed è molto strano e per me molto ambiguo..) parla di "donazione indiretta" ..Che Kaiser significa in sostanza???
Per l'appunto altra fattispecie; art. 809Cc. Ma pur sempre un atto formale ci deve essere e che abbia un qualche rilievo per la legge (i sotterfugi di cui dice, se non di modico valore, non son altro che donazioni senza la corretta forma e quindi nulle)
"Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 e a quelle che a norma dell’art. 742 non sono soggette a collazione"
Penso all'estinzione di un debito, sottoscrivere un contratto a favore di altri (polizza vita).
come si possa ricercare il sentierino per disattenderl
Solo donando brevi manu piccole somme e senza lasciar traccia alcuna....
 

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