la frase per intero era
manca una virgola tra risulta regolare, e ne da informazione alla parti. Il soggetto era il notaio.
Hai ragione, ho omesso il soggetto (ero di fretta come al solito) mea culpa per non aver riletto;
@Un giocatore devo essere sincero, dal tuo modo di scrivere e porti a volte mi ricordi Nemesis.
@adimecasa ovviamente sta a noi professionisti controllare l'immobile in tutto e per tutto (specialmente se siamo dalla parte del compratore) per verificare che il l'immobile coincida con quanto assentito in Comune e dichiarato in Catasto, se manca qualcosa sta a noi farlo notare e tutelare così gli interessi del nostro cliente.
Per la verità la corrispondenza tra assentito, censito e stato di fatto è più arcaica del
Dlgs78/10; già si parlava di questo argomento già nel primo condono edilizio
(85), dove appunto l'immobile che si andava a "regolarizzare" doveva corrispondere in tutto e per tutto con la la/e concessioni in Comune e con il classamento catastale.
Insomma si è ripetuto un concetto che già era noto e normato da tanto tempo, tuttavia come spesso capitaVA in Italia (ora è diverso), lo Stato caricava di normative che poi gli Enti locali NON sempre facevano rispettare.
E' stato così per le norme sul risparmio energetico (già introdotte nel 91 con la legge 10) e mai entrata in funzione in modo omogeneo su TUTTO il territorio italiano, in quanto c'erano Comuni che la richiedevano (per l'agibilità) altri manco sapevano cosa fosse la legge 10/91.
Anche la certificazione energetica ( l'attuale APE per quelli meno esperti del settore) fu introdotta proprio con la
legge 10/91, più in particolar modo con l'articolo 30 (questo qui):
Art. 30.
(Certificazione energetica degli edifici)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validita' temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Sta di fatto che nonostante tutto i decreti attuativi non sono mai partiti e anche per i corsi da certificatore ci sono voluti più di 15 anni! (il mio corso da Certificatore Energetico che non fu il primo ma uno dei primi è targato 2009/2010)! questo per spiegare la lentezza della macchina burocratica nel recepire le nuove normative e trasferirle da punto di vista "sostanziale-pratico".