erwan
Membro Assiduo
Repubblica delle banane
Non si vede a quale titolo il coniuge possa/debba intervenire nell'atto di alienazione di un bene personale dell'altro coniuge, che quindi non costituisce oggetto della comunione.
ovviamente nell'atto di alienazione di un bene personale il coniuge non ha titolo;
ma si tratta appunto di stabilire se il bene è o non è personale: tu che ne sai?
sono personali:
a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
invece per:
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto
se non sono stati esclusi in ragione delle regole elencate sopra sarà richiesta la partecipazione alla vendita del bene, in quanto facenti parte della comunione.
(probabilmente il caso di adimecasa rientra appunto in qualcuna di quelle ipotesi, anche se lui non se ne è reso conto quando ha accompagnato la moglie dal notaio/fruttivendolo...)