Dispositivo dell'art. 179 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA → Titolo VI - Del matrimonio (Artt. 79-230) → Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (2);
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione (3);
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (4);
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una aziendafacente parte della comunione (5);
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno (6) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (7);
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto (8) [2647 1].
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge (9).