giovannaangela

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti e grazie in anticipo per le vostre risposte. Circa 25 anni fa ho acquistato la mia "prima casa" a Firenze ed ora vicino ad essa è in vendita un box che vorrei acquistare. Io però 15 anni fa mi sono separata legalmente lasciando questo appartamento a mio marito. Io mi sono trasferita in un'altra città in un appartamento che ho ereditato. Ora vorrei sapere se per l'acquisto di questo box posso fruire delle agevolazioni che hanno gli acquisti delle pertinenze alla "prima casa" o no. Grazie e saluti a tutti!
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusami, la casa usufruirà sicuramente della pertinenza "prima casa" se non ha altro box. Tu sei separata da tuo marito, non so come sei messa tu con la casa.
 

giovannaangela

Membro Attivo
Proprietario Casa
La casa non ha altri box. Io risiedo in un'altra città in un appartamento di mia proprietà al 50%, l'altro 50% è di proprietà di mio fratello dato che è un appartamento che abbiamo ereditato da nostra madre e mio fratello mi lascia il suo 50% in uso gratuito.
 

giovannaangela

Membro Attivo
Proprietario Casa
La mia "prima casa" nella sentenza di separazione legale è stata assegnata a mio marito ed ai figli che vi risiedono. Questo ai fini IRPEF ed IMU fa si che io la posso considerare sempre come "prima casa" in virtù proprio del fatto che io risiedo in un'altra città, per questo mi chiedevo se anche per l'acquisto di un box potevo avere le agevolazioni relative all'acquisto del box che è a pochi passi da questa casa
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusami, ma non capisco. Se tu non ci risiedi come fai a considerata prima casa? Devi avere anche tu la residenza in quel luogo. Ai fini IRPEF e IMU certamente e' prima casa per tuo marito e quindi anche per te perché è la casa coniugale concessa a tuo marito, anche se separato. Penso che sia un caso controverso. Attendo @Nemesis che ha la possibilità di dipanare questo intreccio.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ACQUISTO "PRIMA CASA"
Nel caso di acquisto della "prima casa" è prevista una serie di agevolazioni:

  • l'imposta di registro, o in alternativa l'IVA, si paga con aliquota ridotta;
  • le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Lo sconto fiscale vale anche per l'acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

  • C/2, cantina o soffitta;
  • C/6, box o posto auto;
  • C/7, tettoia chiusa o aperta.
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:
PER L' ABITAZIONE
  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969, mentre non è rilevante la categoria catastale;
  • deve essere ubicata nel Comune dove l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall' acquisto (il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l'aquirente svolge la propria attività;
  • se l'acquirente si è trasferito all'estero per lavoro, l' immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l'attività l'azienda da cui dipende;
  • l'immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l'acquirente è cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero);
  • per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant'è che può essere acquistata con le agevolazioni "prima casa" anche un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto (circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994).
PER L' ACQUIRENTE
L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:

  • di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
  • di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
    Se il Comune ritarda il trasferimento della residenza, i termini di decorrenza per fruire dei benefici fiscali possono prorogarsi oltre i 18 mesi. Per la Cassazione, infatti, il termine di 18 mesi è considerato "meramente sollecitatorio" e non perentorio (ordinanza n. 3507 dell' 11 febbraio 2011).
Queste tre condizioni devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di compravendita. Se per errore sono state omesse, si può rimediare mediante atto integrativo in cui viene esplicitamente dichiarata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
okay @Luigi Criscuolo non hai risposto allo specifico problema sollevato da giovannaangela. Lei è separata dal marito il quale ha la residenza coniugale con i figli affidati mentre lei abita in un'altra città. Vorrebbe comprare una pertinenza alla casa di cui è comproprietaria. Io dico che se è solo lei a comprare la pertinenza non può usufruire dell'agevolazione. Se la compra assieme al marito in questo caso sì perché è lui il titolare della residenza della casa coniugale.
 

giovannaangela

Membro Attivo
Proprietario Casa
una precisazione. sono proprietaria al 100% della casa acquistata da me come "prima casa" e nella quale risiedono il marito ed i figli, essendo stata loro assegnata in sede di separazione legale. Questo comporta agevolazioni fiscali ai fini di IRPEF e IMU ma non sono riuscita a reperire nulla per quanto riguarda l'acquisto di un box che sarà comunque "pertinenziale" e che sarà comperato da una impresa costruttrice quindi col pagamento dell'IVA , ..ma questa IVA sarà al 4 o al 10 per cento?
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
L'IVA sarebbe al 4% come prima casa, se può essere acquistato come pertinenza.

E' un quesito un pò particolare, francamente non so rispondere con certezza...
 

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