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Attenzione che le vendite e i preliminari di vendita, trascritti e conclusi "a giusto prezzo", non sono soggetti all'azione revocatoria solamente se hanno come oggetto immobili a uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili a uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.posso procedere all acquisto?
Art. 70, comma 2 L.F.:in caso di revocatoria l'acquirente deve essere risarcito dell'importo che ha pagato e delle spese sostenute dimostrabili?
Premesso che grava sul fallimento la prova della conoscenza in capo al soggetto, nei cui confronti si chiede la revocatoria, dello stato di insolvenza del debitore, sarebbe assurdo se non fosse così, una volta che sia risultata vittoriosa la domanda di revocatoria: vi sarebbe una lesione della par condicio creditorum.Verrebbe ammesso al passivo fallimentare anche se avesse acquistato quando ancora non c'era sentore di fallimento? Se così fosse sarebbe una vittima sacrificale. Assurdo!
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