L'articolo 67 disciplina sia gli atti soggetti a revocatoria (vedi punto 1) di cui Lei potenzialmente fà parte e quelli non soggetti a revocatoria ( di cui Lei non fà parte- vedi punto c) Gli articoli sono riadattati dal sottoscritto in modo da facilitarne la comprensione
ART.67 LEGGE FALLIMENTARE
Sono soggetti a revocatoria fallimentare ( salvo che Lei all'atto del rogito non conoscesse lo stato d'insolvenza del debitore e questa conoscenza deve essere parte di un suo accertamento attivo) :
1-Gli acquisti immobiliari compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento effettuati ad un valore commercialmente non credibile in quanto troppo basso rispetto ai valori correnti di mercato;
omissis
Non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare:
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
n.d.a ; ossia secondo quanto qui sopra al punto c) gli unici acquisti non soggetti automaticamente a revocatoria sono quelli effettuati dal costruttore se effettuate al GIUSTO PREZZO (ossia al prezzo vero effettivo di mercato)
Morale
1) Fare indagini a 360 gradi per stabilire lo stato di "bontà" della ditta ( gli elementi presuntivi di insolvenza sono vari)
2) Rogitare al giusto prezzo (prezzo reale di mercato senza sottostare agli inviti della ditta di fatturare di meno)