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Ollj

Ospite
Domanda: se la vedova avesse l'anno successivo alla morte presentato la denuncia dei redditi per il marito in qualità di erede (con collegati crediti o debiti) sarebbe stato un elemento valido per sancire l'accettazione tacita?
Fu sempre presentata tal dichiarazione.
La semplice dichiarazione fiscale non è considerato un sicuro atto di accettazione tacita;
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La semplice dichiarazione fiscale non è considerato un sicuro atto di accettazione tacita;
Certo è curioso: uno fa una dichiarazione in qualità di EREDE, versa i debiti fiscali del defunto, e non viene considerata accettazione tacita.....
Mi chiedo se questa cavillosa norma sia stata voluta dal notariato....
p.s.: mi spiace scomodare ancora @Ollj che per la seconda volta ha tentato il PUNTO.... che ho visto a posteriori.

ma non chiedo risposte....:maligno:
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Si, ma a trarne beneficio pare ci sia solo il notariato come categoria....
Se non erro il problema è pure di recente criticità. In passato non si faceva caso. Evidentemente è conseguenza di sentenze contrastanti, ma tant'è.
 

rita dedè

Membro Attivo
Proprietario Casa
Lo sanno molto bene e già da molto tempo,di non essere eredi legittimari,il duo stupidi si ma non fino a questo punto,una loro mossa,potrebbe essere,quella di tentare di rivendicare,migliorie apportate all immobile,dichiarando di averlo utilizzato, in comodato verbale,uso gratuito,tale comodato li ha liberati,per 11 anni,dall obbligo di pagare affitti alla signora!
 
O

Ollj

Ospite
La vedo assai dura per loro ottenere qualcosa... dovranno dimostrare d'aver agito ex art.1808 Cc:
"Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti"

Corte di Cassazione 13339/2015)
"La disposizione dell'art. 1808 c.c., esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (comma 1), prevedendo un'unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione della cosa, semprechè le stesse siano state necessarie ed urgenti (comma 2)..... In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, allorché ha affermato che "il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante"....La medesima giurisprudenza ha, peraltro, precisato che "il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di rimborso avanzata ai sensi dell'art. 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte; erra – dunque - la Corte di merito quando fa discendere dalla mancanza di specifiche previsioni in tema di miglioramenti apportati dal comodatario la possibilità di agire in via sussidiaria, con l'azione di arricchimento senza causa"

Ergo nessun rimborso al comodatario, per i miglioramenti apportati, quando non siano risultati necessari a fronteggiare improcrastinabili urgenze!
 

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