Ps rettifico quando scrivo la parte venditrice,ciò’ entrambi decuis per nuda proprietà e la coerede di mio filo,decido che la parte acquirente,paghi l’immobile e versi l’intero assegno,direttamente sul conto corrente di lei
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Non richiedo rimedi,cerco solo una spiegazione a chi ne sa più di noi,le sue considerazioni,del tutto personali se li tanga per lei,e non replichi può a mie post???
Chi non sa cosa sta firmando ...evita di farlo.
Il Notaio non "deve" dare nulla...se aveva un Testamento ne da lettura e i chiamati decidono quando vogliono.
Ne il padre ne il notaio hanno congegnato "giochi di prestigio".
Qui poi è la madre a venir chiedere "pareri" magari sperando nell'abracadabra di un rimedio che non esiste...sempre sulla base della "spiegazione dettagliata".
Tutte le donazioni fatte con la clausola di esenzione dalla collazione per la ricostruzione del patrimonio del donante, scritta contestualmente con la donazione, sono valide fino al valore della quota disponibile del patrimonio ricostruito e che l'eventuale eccesso va messo a disposizione dei legittimari.Mi è’ dato anche di capire,che per questa vendita,il cui valore è’ cospicuo,comunque non è soggetta a collazione
A lei in particolare non sto chiedendo abacadraba,come le ho già espresso in altri messaggi,non risponda a i mie post,le sue considerazioni personali sono solo FUFFA???
Chi non sa cosa sta firmando ...evita di farlo.
Il Notaio non "deve" dare nulla...se aveva un Testamento ne da lettura e i chiamati decidono quando vogliono.
Ne il padre ne il notaio hanno congegnato "giochi di prestigio".
Qui poi è la madre a venir chiedere "pareri" magari sperando nell'abracadabra di un rimedio che non esiste...sempre sulla base della "spiegazione dettagliata".
Questi atti di acquisti e poi successive vendite,possono essere considerate donazioni indiretteTutte le donazioni fatte con la clausola di esenzione dalla collazione per la ricostruzione del patrimonio del donante, scritta contestualmente con la donazione, sono valide fino al valore della quota disponibile del patrimonio ricostruito e che l'eventuale eccesso va messo a disposizione dei legittimari.
Ma è altrettanto vero che il testante può dare delle disposizioni testamentarie che non rispettano le regole del c.c.: il nostro ordinamento giuridico consente questa possibilità ed interviene per correggere le disposizioni testamentarie solo su istanza di un legittimario per lesione della quota di legittima a lui riservata. Se i legittimari non prendono iniziative a tutela dei loro interessi, perché voglio rispettare le volontà del testante, il testamento è valido ed operativo.
Tuo figlio, come ti ha spiegato @Nemesis, contestualmente alla accettazione della eredità ha sottoscritto la clausola di rinuncia alla collazione dei beni donati in vita dal testante, quindi non c'è più nulla da fare.
Punto 1 ...io replico a chi voglio e tu non hai alcun diritto o potere per sindacare su chiunque voglia replicareNon richiedo rimedi,cerco solo una spiegazione a chi ne sa più di noi,le sue considerazioni,del tutto personali se li tanga per lei,e non replichi può a mie post
NO.si può richiedere la collazione di essi?
Eh si...sei qui solo per capire ...non ti interessa il denaro ma solo imparare una materia a te sconosciuta.non sto chiedendo abacadraba
LA riduzione è l'azione con la quale un giudice riduce una donazione (diretta o indiretta) dell'eccesso rispetto alla quota disponibile calcolata sulla ricostruzione al tempo della morte del testante.Mio figlio,purtroppo non sapeva nulla della collazione,ha sottoscritto il testamento,solo con la causa,che dettata dal decuis recita:che tutte le liberalità fatte in in vita dal decuis,non sono soggette a riduzione
in cosa consisterebbe il coacervo?
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