secondo me è una clausola nulla che tuttavia visto la situazione familiare che lascia il de cuius non comporta danni.
La non parente chiamata all'eredità può solo accettare o non accettare la disposizione testamentaria a suo favore.
Se invece è il figlio che ha avuto qualche donazione dal padre quando questo era in vita, il figlio dovrebbe per regolarità mettere nell'asse ereditario il valore delle donazioni. Questo perché la dispensa dalla collazione è valida fino all'interno del valore della quota disponibile. Se il valore è superato, l'eccedenza va conteggiata ugualmente nell'asse ereditario.
Il figlio in vita non ha avuto nessuna donazione dal padre,è’ la coerede che ha avuto,prima della morte del decuis,e l’ho visto,perché’ richiesto copie di due contratti notarili questi due immobili:il decuis nel 2019,acquisto una casa detenendo per lui la nuda proprietà’ e lei,ne aveva l’usfrutto,la cui quanta ere abbastanza alta,essendo ella molto giovane,poi a giugno 2022,tale immobile,è’ stato venduto,e sempre da contratto notarile,si legge che la parte acquirente,cioè entrambi,il decuis come fetente nuda proprietà’ e lei come usufruttuaria,vendono e decidno,che la parte acquirenti versi,l’intero ricavato direttamente alla coerede di mio figlio,sul conto corrente di lei.Faccio presente che tale immobile ,fu acquistato,dal decuis,padre di mio figlio,con soldi provenienti dal suo conto corrente.Ecco perché’ la coerede,certo a conoscenza di tale situazione,ha ben e subito firmato,in qualità di coerede,la clausola che prevede ,che ogni liberalità fatta in vita non è’ soggetta a riduzione:Era logico.Non ero presente all’apertura del testamento è di certo,benché maggiorenne,non poteva prevedere l’entità’ giuridica di tale clausola sicuramente il notaio l’avrà letta,ma quanto l’abbia spiegata,quantomeno per sollevare un dubbio a mio figlio ,questo non lo saprei dire.Mi è’ dato anche di capire,che per questa vendita,il cui valore è’ cospicuo,comunque non è soggetta a collazione