Posso non essermi espresso in modo formalmente corretto, ma ti chiedo qualche chiarimento:
intanto qui non c'è più solo una comunione ereditaria; solo due dei tre comproprietari possono dirsi coeredi il terzo è un acquirente che è subentrato in una comunione.
Prevale quindi il 720 c.c. o il 1111 ?

Anche considerando il 720, la assegnazione comporterebbe comunque l'addebito dell'eccedenza (credo di tradurre, con indennizzo a chi rimane esautorato).

E se vale il 1111, varrà anche il 1112, e potrebbe il nostro chiedere la divisione, nel momento in cui ottenendola gli altri due non avrebbero più accessi al sottotetto rimasto loro'(la botola è solo nell'alloggio del nostro)?

Posso anche qui dire che a suon di articoli del c.c. gli unici a guadagnarci sarebbero gli avvocati? E che i due coeredi hanno agito in questa situazione in uno dei due modi possibili:
1) da sprovveduti, dimenticandosi alla vendita, di questo sottotetto
2) Da "pseudofurbi", per mettere poi i bastoni nelle ruote, e cercare di far leva in modo poco serio?.
 
Secondo me occorrerebbe visionare la correttezza degli atti che hanno reso possibile la titolarità descritta da Roberto101981.
 

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