Il sottotetto ha categoria C6, l'appartamento ha categoria A7 (tra l'altro credo che l'eventuale costruzione di un appartamento senza il mio consenso modificherebbe anche questa categoria arrecandomi un danno per il quale potrei voler ricevere un ulteriore indennizzo...)
 
Il sottotetto ha categoria C6
Ne sei certo? da dove hai preso tale dato? lo hai preso da una visura catastale? ti chiedo questo perche un sottotetto non può essere censito con una categoria catastale prevista per i garages, box,autorimesse, stalle, scuderie. E' più corretto come c/2 che è per magazzini e locali deposito.
l'eventuale costruzione di un appartamento senza il mio consenso modificherebbe anche questa categoria arrecandomi un danno per il quale
E' materialmente impossibile per proprietà indivisa tra persone estranee tra loro cioè che non hanno vincolo di parentela. Per poter procedere alla richiesta di sopraelevazione occorre il benestare di tutti i comproprietari, oppure si deve procedere alla divisione della comunione, sempre che questa sia fattibile dal punto di vista della fruizione del bene.
Puoi dettagliatamente spiegare come questo sottotetto è stato censito e rimasto al proprietario diverso da coloro che hanno gli appartamenti?
 
Appena riesco a recuperare rogito o visura catastale controllo la categoria del sottotetto.
L'immobile era di una unica proprietà che è stata poi divisa in 3 parti post eredità.
Due degli eredi hanno poi liquidato il terzo erede (attuale proprietario di una quota del sottotetto) per acquisire i due appartamenti (ma non per acquisire il sottotetto che è rimasto diviso in parti uguali tra gli eredi).
Successivamente i due appartamenti sono stati venduti ad altri proprietari.
L'appartamento al piano terra è stato venduto senza la quota di sottotetto visto che non serviva e non vi era l'accesso diretto, l'appartamento al primo piano è stato venduto con anche la quota del sottotetto proprio perchè vi era l'accesso diretto.
 
Avevo chiesto quando era stato censito questo sottotetto, proprio perchè poteva essere determinante: se fosse stato all'origine censito come Bene Comune, credo avrebbe dovuto seguire le nuove titolarità. Il Terzo non avrebbe conservato la titolarità.

Sembra invece che sia stato fin dall'origine censito come u.i.u. con propria rendita e comunione e non sia stato oggetto di divisione ereditaria.
Sembra una assurdità, ma se così fosse, effettivamente il terzo è tuttora comproprietario: ma direi anche che sulla base della descrizione fatta, lo sarebbe pure l'erede che ha venduto il piano terreno, ma non il sottotetto.

Sempre per come è stata descritta la situazione direi anche che questo benedetto sottotetto dovrebbe appartenere per 1/3 al nostro postante, per 1/3 al terzo incomodo, e per il rimanente 1/3 all'erede che ha alienato solo il piano terreno.

Da vedere quindi bene gli atti di successione, divisione, e compravendita: non è detto che la visura catastale storica registri correttamente la situazione finale.,

Rimangono le osservaazioni e limiti fatti presente da @salves per poter sopraelevare.

Mi pare quasi certo che il soggetto cerchi di spaventare per spuntare un buon prezzo.
 
Confermo che sottotetto è categoria C2 (deposito ecc) e che probabilmente il terzo vuole spaventare per spuntare un buon prezzo in quanto al catasto risulta ancora proprietario di un solo terzo e l'altro terzo risulta all'altro erede.
In ogni caso anche se dovesse avere la maggioranza credo che poco cambierebbe in termini legali e non potrebbe forzarmi alla vendita della mia quota o all'acquisto delle restanti.
Il sottotetto è sempre andato avanti per vita propria e non è mai stato collegato ad un appartamento particolare.
 
Va a finire che costui non potrà mai fare nulla. O chiedi la divisione e lui si fa carico di realizzarsi un diverso accesso, se realizzabbile, o offri 4 soldi ai due e te li togli dai piedi, magari pensando ad uno sfruttamento del locale
 
Ma in ogni caso se io non avessi la disponibilità di comprare le quote restanti un giudice non potrebbe obbligarmi a comprare ad un "valore di mercato" cosi' come non potrebbe obbligarmi a dargli un accesso senza un eventuale indennizzo (tra l'altro il sottotetto è un deposito in quanto nel punto piu' alto ossia nel mezzo è alto circa 150cm mentre sui lati credo sia una trentina di centimetri). E immagino non potrebbe obbligarmi a vendergli la mia quota, sbaglio?
 
Ma in ogni caso se io non avessi la disponibilità di comprare le quote restanti un giudice non potrebbe obbligarmi a comprare ad un "valore di mercato" cosi' come non potrebbe obbligarmi a dargli un accesso senza un eventuale indennizzo (tra l'altro il sottotetto è un deposito in quanto nel punto piu' alto ossia nel mezzo è alto circa 150cm mentre sui lati credo sia una trentina di centimetri). E immagino non potrebbe obbligarmi a vendergli la mia quota, sbaglio?
Sull'accesso , se unico da sempre potrebbe vantare una sorta di servitù: certo deve concordare con te.
Anche per l'altra domanda, devi tener presente che nessuno è obbligato a rimanere in comunione a vita: ciascuno di voi tre potrebbe rivolgersi al tribunale per ottenere la divisione: se la cosa non è divisibile il giudice la mette all'asta.
Non credo c sia qualcuno che possa essere interessato a parteciparvi, coi limiti che dici: tutti potete partecipare all'asta facendo una offerta.
 
se la cosa non è divisibile il giudice la mette all'asta.
Non credo c sia qualcuno che possa essere interessato a parteciparvi, coi limiti che dici: tutti potete partecipare all'asta facendo una offerta.
La prospettazione (del coerede che acquisisce l’intero immobile partecipando all'incanto) ha poco senso.
Se il giudice verifica la non comoda divisibilità del bene comune, segue le indicazioni dell’art. 720 c.c., che prefigura due soluzioni: l’attribuzione del bene per intero e la vendita all’incanto. Il giudice procede alla vendita solamente se nessuno dei condividenti si avvale della facoltà di avanzare istanza di attribuzione del bene indivisibile.
Il coerede quindi può chiedere l'assegnazione ancor prima che sia disposto l’incanto. E, se ci avesse ripensato, può chiederla anche dopo che è stata disposta la vendita. Fino a quando la vendita a un terzo non sia stata realizzata.
 
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