fulviots

Membro Junior
Conduttore
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 .
In particolare art. 9 comma 5 lettera d che richiama espressamente come metodo di riparto la UNI 10200, che prevede l'impiego dei ripartitori dove non sia disponibile o applicabile un sottocontatore di calorie.

Che la UNI10200 presenti molte anomalie non è una novità: ma ripeto, nel caso di non disponibilità di un contacalorie (come sottocontatore), la norma, divenuta cogente, prevede una "quantizzazione" del consumo volontario, a fronte di un calcolo termotecnico e redazione di nuove tabelle millesimali.
Secondo me quindi, la legge metrica non è applicabile perchè aggirata.


E proprio qua è il problema che non puoi aggirare la legge metrica perche espressamente la vieta o meglio è nullo vatti leggere il TU. 7088 art 11e oltre tutto il stesso MID004 per i strumenti di misura prevede per misurare le calorie solo il conta calorie diretto per questo qualsiasi misura, dato, numero che viene fuori dal ripartitore non rispetta la legge metrica quindi non utilizzabile
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
qualsiasi misura, dato, numero che viene fuori dal ripartitore non rispetta la legge metrica quindi non utilizzabile
.... dimentichi (sempre secondo me...) di completare la frase. Non utilizzabile ... per fatturare una fornitura.

Ma nulla vieta che per ripartire il prezzo pagato per una cassetta di pesche da 15 kg, misurati da una bilancia omologata (che una volta doveva pure essere bollata, ed oggi non più...) conveniamo un semplice criterio: una a me, una a te, una a me.... ecc.
 

fulviots

Membro Junior
Conduttore
.... dimentichi (sempre secondo me...) di completare la frase. Non utilizzabile ... per fatturare una fornitura.

Ma nulla vieta che per ripartire il prezzo pagato per una cassetta di pesche da 15 kg, misurati da una bilancia omologata (che una volta doveva pure essere bollata, ed oggi non più...) conveniamo un semplice criterio: una a me, una a te, una a me.... ecc.

Cosi è messa semplice sempre che le mele siano della stessa dimensione e peso. Comunque il tuo esempio non calza primo perche c'è stata una misura a monte poi sempre che le mele siano piu o meno uguali è fatta x pezzi e non per misura. ma ripartiscimi un prosciuto crudo intero con 5 condomini e dagli lo stesso peso quando hai delle variabili se non hai uno strumento che da fiducia a tutti (legge metrica bilancia) e pesa equamente il peso uguale a tutti. Per esempio mi risulta che un ripartitore montato non è verificabile se misura correttamente perche non un strumento omologato metrico allora dove va la fiducia garanzia della misura? Ma ne ho altre contro i ripartotori
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Concordo con te che i ripartitori hanno notevoli limiti ed un range di errore piuttosto ampio: proprio per questo è indispensabile che questi siano omogenei su tutto il fabbricato (l'errore diventa comune).
E' fuori discussione che non sono strumenti di misura come non lo sono le bacchette con cui i giocatori di bocce verificano chi è più vicino al boccino.

Comunque mi è chiara la tua posizione, così come mi è chiaro il mio pensiero.

Facci sapere eventualmente l'esito della tua denuncia.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Permetto, permetto: ma permettete anche voi il fatto che gli esempi sono solo delle similitudini.

Potremmo continuare in eterno, a discutere sul tema iniziale e sulla inadeguatezza degli esempi.

La sostanza è chiara:
1) i ripartitori non sono strumenti di misura omologati e presentano notoriamente un largo margine di errore.
2) la legge impone di fatturare i prelievi energetici sulla base di strumenti di misura riconosciuti. Sia in termini di litri di gasolio, metri cubi di gas, kilocalorie (sarebbe corretto dire joule) di calore
3) altra legge impone di ripartire i costi dei consumi energetici, sulla base dei consumi volontari
4) è previsto che possano essere usati i semplici ripartitori, nonostante le imprecisioni relative proprie e le altre variabili in gioco, quando non sia possibile installare un contacalorie individuale come sottocontatore.

Poi ognuno è libero di fare le denunce che crede opportune: ci faccia sapere l'esito.
Temo che se la risposta fosse orientata ad escludere i ripartitori, il risultato non sarebbe quello di evitare la contabilizzazione, ma quella di dover intervenire fisicamente e pesantemente sugli impianti per poter installare i contacalorie.
 

fulviots

Membro Junior
Conduttore
Permetto, permetto: ma permettete anche voi il fatto che gli esempi sono solo delle similitudini.

Potremmo continuare in eterno, a discutere sul tema iniziale e sulla inadeguatezza degli esempi.

La sostanza è chiara:
1) i ripartitori non sono strumenti di misura omologati e presentano notoriamente un largo margine di errore.
2) la legge impone di fatturare i prelievi energetici sulla base di strumenti di misura riconosciuti. Sia in termini di litri di gasolio, metri cubi di gas, kilocalorie (sarebbe corretto dire joule) di calore
3) altra legge impone di ripartire i costi dei consumi energetici, sulla base dei consumi volontari
4) è previsto che possano essere usati i semplici ripartitori, nonostante le imprecisioni relative proprie e le altre variabili in gioco, quando non sia possibile installare un contacalorie individuale come sottocontatore.

Poi ognuno è libero di fare le denunce che crede opportune: ci faccia sapere l'esito.
Temo che se la risposta fosse orientata ad escludere i ripartitori, il risultato non sarebbe quello di evitare la contabilizzazione, ma quella di dover intervenire fisicamente e pesantemente sugli impianti per poter installare i contacalorie.


Ohhh iniziamo a ragionare.
Punto 3)/ 4) certo la legge impone di contabilizzare i consumi volontari ma non dice di usare dispositivi non regolari o non omologati devone essere sempre legali, il MID004 quale strumento di misura x calorie indica? Il ripartitore rispetta il TU 7088?
Ricordo che i ripartitori non sono dispositivi attivi per il risparmio questi sono le valvole termostatiche e sta al buon senso di tenere bassa la temperatura dell ambiente.
Ma la stessa UNI10200 indica in caso che il costo dei contabilizzatori superino il beneficio o l'imposibilita tecniche la possibilita di non montare.
Quindi un ripartitore non è omologato non rispettata la legge metrica, di conseguenza non è utilizzabile, rimane solo il contacalorie diretto!
Se un condominio ha il riscaldamento a colonne quindi anti economico installare i contacalorie o impossibilita tecniche puo non montare i contabilizzatori.
La legge anche indica "semplici contabilizzatori" devono essere sempre legali (TU 7088 art 11)oltrettuto i stessi ripartitori non rispettano la stessa direttiva europea il quale indica che i dispositivi devono indicare il modo preciso sul display il consumo quando un ripartitore indica con un numero adimensionale, quindi io consumatare quando guardo il display quale indicazione ricevo? Nulla un numero e basta!
 

fulviots

Membro Junior
Conduttore
Permetto, permetto: ma permettete anche voi il fatto che gli esempi sono solo delle similitudini.

Potremmo continuare in eterno, a discutere sul tema iniziale e sulla inadeguatezza degli esempi.

La sostanza è chiara:
1) i ripartitori non sono strumenti di misura omologati e presentano notoriamente un largo margine di errore.
2) la legge impone di fatturare i prelievi energetici sulla base di strumenti di misura riconosciuti. Sia in termini di litri di gasolio, metri cubi di gas, kilocalorie (sarebbe corretto dire joule) di calore
3) altra legge impone di ripartire i costi dei consumi energetici, sulla base dei consumi volontari
4) è previsto che possano essere usati i semplici ripartitori, nonostante le imprecisioni relative proprie e le altre variabili in gioco, quando non sia possibile installare un contacalorie individuale come sottocontatore.

Poi ognuno è libero di fare le denunce che crede opportune: ci faccia sapere l'esito.
Temo che se la risposta fosse orientata ad escludere i ripartitori, il risultato non sarebbe quello di evitare la contabilizzazione, ma quella di dover intervenire fisicamente e pesantemente sugli impianti per poter installare i contacalorie.

A quanto pare Basty non ha piu parole x difendere i ripartitori dopo l'ultimo mio intervento di ieri
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
A quanto pare Basty non ha piu parole x difendere i ripartitori dopo l'ultimo mio intervento di ieri
Non ho niente da aggiungere e rimango della mia opinione: secondo me la ripartizione delle spese condominiali non è soggetta all'obbligo legale di misura.
le spese sono ripartite per millesimi, che sono una stima del valore (proprietà) o dei consumi (millesimi di riscaldamento, di ascensore, di indice di consumo volontario=leggi ripartitori, per numero di abitanti, ecc) che sono sempre stime.

Certamente non è invece ammesso usare un ripartitore, per monitorare un consumo primario (leggi erogazione calorie da teleriscaldamento) sulla condotta generale: lo dice la stessa parola; il ripartitore è usato solo per "ripartire", non per "misurare".

Ed hai ragione nel sostenere che il ripartitore non è uno strumento considerato di "misura".

Poi secondo me sbagli nel pretendere che anche la ripartizione sia effettuata "misurando": è ammesso l'accordo tra le parti circa il metodo di ripartizione.

Adesso si pone una diversa questione: tu hai contestato da subito la adozione della contabilizzazione tramite ripartitori? Se non lo hai fatto hai implicitamente accettato il criterio assembleare, e non vedo come potresti uscirne.

Se invece hai impugnato la delibera nei tempi giusti, la risposta te la darà un giudice.

Ammesso che ti dia ragione si aprirebbe una situazione di lana caprina, di cui ci racconterai. Resto in curiosa attesa dell'esito delle tue iniziative. Saluti
 

fulviots

Membro Junior
Conduttore
Non ho niente da aggiungere e rimango della mia opinione: secondo me la ripartizione delle spese condominiali non è soggetta all'obbligo legale di misura.
le spese sono ripartite per millesimi, che sono una stima del valore (proprietà) o dei consumi (millesimi di riscaldamento, di ascensore, di indice di consumo volontario=leggi ripartitori, per numero di abitanti, ecc) che sono sempre stime.

Certamente non è invece ammesso usare un ripartitore, per monitorare un consumo primario (leggi erogazione calorie da teleriscaldamento) sulla condotta generale: lo dice la stessa parola; il ripartitore è usato solo per "ripartire", non per "misurare".

Ed hai ragione nel sostenere che il ripartitore non è uno strumento considerato di "misura".

Poi secondo me sbagli nel pretendere che anche la ripartizione sia effettuata "misurando": è ammesso l'accordo tra le parti circa il metodo di ripartizione.

Adesso si pone una diversa questione: tu hai contestato da subito la adozione della contabilizzazione tramite ripartitori? Se non lo hai fatto hai implicitamente accettato il criterio assembleare, e non vedo come potresti uscirne.

Se invece hai impugnato la delibera nei tempi giusti, la risposta te la darà un giudice.

Ammesso che ti dia ragione si aprirebbe una situazione di lana caprina, di cui ci racconterai. Resto in curiosa attesa dell'esito delle tue iniziative. Saluti

Rispetto la tua opinione ma sempre rimane un'opinione.
Sbagli perche come recita l'art 11 del TU 7088 le transazioni che non siano solo di soldi, anche per scrittura dovranno essere per misure metriche.
Certo le ripartizioni in millesimi teoricamente sono illegali ma visto che sono previsti per legge diventano legali esattamente all'opposto dei ripartitori come confermi anche tu non sono strumenti di misura ma dimmi dove nella legge 102 è scritto ripartittori con la specifiche 834 non c'è quindi si devono usare strumenti di misura legali MID004 .
Tu vai sulle sotigliezza che portano all'inganno misurare ripartire sembroano diversi ma il risultato e sempre lo stesso, tu dai ripartitori ricevi un dato per determinare il consumo giusto se questo dato non viene da un strumento legale tutti i conteggi sono illegittimi comprendo che la sottigliezza è minima anche se fai una rpartizine fai sempre una misura x uno scambio economico anche se non in modo diretto e anche qui sorge un problema la legge lo vietta la lettura del datto deve essere la base x il calcolo " requisiti essenziali" direttiva Mid
Io ho contestato da subito l'installazione gia dalla prima assemblea ma poco cambia come gia detto la legge è chiara TU 7088 art 11 è chiara e non lascia dubbi ogni transazione deve essere fatta con misure metriche anche se fatte x scrittura privata tutte le altre opzioni sono nulle per legge , quindi un'asseblea che preveda l'installazione di strumeti non metrici è nulla sempre non ha tempi di impugnazione.Perche se passa il tuo pensiero scardina il TU 7088 sui pesi e misure. Posso comprare un litro di pane o un kg di latte o un yard di benzina o un oncia di gas una ripartizione di pasta ha ha ha
Poi da me (Trieste)c'è un'altra questione che la stessa legge 102\2014 non è applicabile art 21 del trattato di pace di Parigi 1947, ma non entro nel discorso se no ti faccio impazzire, e siamo in attesa di una sentenza che fara molto rumore.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto