Il credito per la prestazione di un professionista si prescrive in 3 anni, artt. 2956 - 2957 c.c. (il termine decorre, in linea generale, dalla prestazione).
http://www.cassaforense.it/Cassafor/RivisteCassa/LaPrevidenzaForense/PrevForense/Anno2008/Num4/avvocatura_ordprof02_4-2008.pdf