è ragionevole supporre che, anche se non si tratta di una opera o sistema di
smaltimento, tale espediente sia stato previsto cautelativamente per agevolare il passaggio delle acque piovane
in solamente in situazioni di precipitazioni piovose molto abbondanti, visto che il principale metodo di
smaltimento delle acque piovane risulta quello per infiltrazione nel terreno.
la capacità di infiltrazione della pioggia nel terreno è adeguata alle caratteristiche igroscopiche del terreno stesso. Se la quantità di pioggia nell'unità di tempo è poca senz'altro una percentuale vicino al 100% si infiltra nel terreno. Ma se la quantità di pioggia nell'unità di tempo è elevata (senza ricorrere al termine oggi in voga di bomba d'acqua) solo piccole quantità percentuali si riescono ad infiltrare nel terreno, la maggior parte dell'acqua vaga in superficie seguendo la accidentalità del terreno naturale e si raccoglie nelle piccole depressioni formando le pozzanghere.
A Roma, se non mi sbaglio, c'è un detto che dice più o meno così "quanno a Roma ce piove ce fanno li goccioloni" a significare che quando piove, piove intensamente, non fa la pioggerellina pomeridiana inglese che viene completamente assorbita dal prato.
Quindi l'opera di smaltimento, la cui presenza è stata ammessa dal CTU, è una soluzione per risolvere un problema ricorrente tutte le volte che piove, non un espediente, per risolvere situazioni occasionali.
Il foro fa defluire verso chi si trova , anche di poco, a quota più bassa altrimenti non avrebbe senso aver fatto questa apertura. Chiaramente chi riceve non è contento per l'ulteriore apporto di acqua che transita sul suo terreno. Probabilmente è una soluzione economica fatta dal costruttore lasciando la bega da risolvere tra gli acquirenti frontisti.
Comunque il principio è che non si può ostacolare o modificare il libero deflusso delle acque superficiali.
Nella documentazione catastale
reperita e negli elaborati afferenti ai titoli edilizi acquisiti nel corso delle operazioni peritali non sono presenti
elementi che dimostrano la presenza delle aperture rilevate sui muri di contenimento né tantomeno la loro
funzione quale espediente per lo smaltimento delle acque piovane.
Attenzione se questo è un terreno di contenimento, non è un muro che si limita a dividere due proprietà. Se è di contenimento significa che c'è un terreno di monte ed un terreno di valle: quindi il CTU si è contraddetto quando ha scritto che i terreni sono alla stessa quota. Bisognava esigere una mappa quotata del terreno per una fascia di 2,00/2,50 m da entrambe le parti del muro, nei dintorni del foro.
Il catasto non è probante la presenza di servitù, ci devono essere atti di trasferimento tipo rogiti, Se non ci sono trascrizioni sui rogiti si passa a delle testimonianze(per esempio del Costruttore, di vicini, di parenti in visita occasionale ecc..ec..)
Comunque, ripeto, se puoi dimostrare che il foro di scarico è stato fatto dal costruttore, e che assolveva alla sua funzione di smaltimento delle acque che ruscellavano sul tuo terreno puoi avere qualche speranza.