La posizione della compagna, e relativa possibilità di subentro nel contratto di locazione di cui non è cointestataria, dipende da se e come è regolata la convivenza.
La legge 76/2016 (meglio nota come Cirinnà / unioni civili) consente alle coppie eterosessuali non coniugate di registrare in Anagrafe la "convivenza di fatto" e acquisire alcune tutele giuridiche.
L'art. 1, comma 44 l 76/2016 recita:
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Se non si tratta di convivenza registrata e il contratto è intestato solo all'inquilino, in caso di suo recesso la compagna non ha diritto a rimanere nella casa anche se vi avesse fissato la residenza anagrafica.
In caso di morte del conduttore può subentrare nel contratto ai sensi dell'art. 6 l. 392/1978.