La posizione della compagna, e relativa possibilità di subentro nel contratto di locazione di cui non è cointestataria, dipende da se e come è regolata la convivenza.
La legge 76/2016 (meglio nota come Cirinnà / unioni civili) consente alle coppie eterosessuali non coniugate di registrare in Anagrafe la "convivenza di fatto" e acquisire alcune tutele giuridiche.
L'art. 1, comma 44 l 76/2016 recita:
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Se non si tratta di convivenza registrata e il contratto è intestato solo all'inquilino, in caso di suo recesso la compagna non ha diritto a rimanere nella casa anche se vi avesse fissato la residenza anagrafica.
In caso di morte del conduttore può subentrare nel contratto ai sensi dell'art. 6 l. 392/1978.
AGIORNAMENTO ODIERNO
Premesso che la compagna si è dimostrata irrilevante come previsto, essendo anche una non convivenza.
Oggi invece mi è arrivata raccomandata AR di disdetta, datata 18 u.s. a firma del conduttore e con sotto la firma quella del figlio come testimone e altro firmatario. In pratica a firma del conduttore, si è invocato i gravi motivi di salute per formalizzare la disdetta che avrà come termine con il 1 luglio 2025 con restituzione del immobile libero da cose e arredi e ultimo pagamento affitto nel mese di giugno 2025.
Mi pare corretta nella sua formulazione la disdetta?
A questo punto credo che domani dovrò cominciare a rimettere on line l'annuncio affittasi con prima una consultazione con il figlio circa possibilità di passaggio arredi a nuovo conduttore, cercando di fissare bene le loro pretese e la mia indisponibilità ad acquisire alcuno arredo.
In tal modo potrei liberare loro prima dal pagamento affitto con il nuovo subentrante.
Altri suggerimenti?
Sempre grazie e con l'occasione Buone Feste.