Leggo che indicate che i notai devono inviare le copie, non mi risulta che sia un obbligo sancito.
È nell'interesse delle parti richiederne copia, recandosi in sede oppure con altre modalità.
 
Leggo che indicate che i notai devono inviare le copie, non mi risulta che sia un obbligo sancito.
È nell'interesse delle parti richiederne copia, recandosi in sede oppure con altre modalità.

Non è un obbligo, è solo una consuetudine consolidata che, come tale, può essere disattesa dal singolo notaio senza strascichi legali.

Se si desidera copia dell'atto è bene farlo presente verbalmente al notaio stesso.
 
30 gg dalla stipula
Il notaio ha l'obbligo di curare che la trascrizione venga eseguita nel più breve tempo possibile.
Ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
La norma ha escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi, non potendo tale natura assegnarsi al termine di trenta giorni, previsto a fini meramente fiscali.
Ne consegue che, dovendo il notaio usare, nell'assolvimento dell'obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall'importanza della formalità e dall'esigenza della più pronta tutela dell'interesse delle parti, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta — tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell'atto e di ogni altra utile circostanza — se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, la quale non può invece farsi discendere dalla semplice considerazione che detta formalità è stata adempiuta dopo un certo numero di giorni dalla stipula dell'atto o in un momento posteriore ad altre trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli al cliente.
 
Stamattina mia figlia ha chiamato il notaio ed ha chiesto notizie e lui ha comunicato che la scorsa settimana è tornato indietro l'atto lavorato ed è pronto da ritirare (su vostro suggerimento lo ritira a mano!) ... grazie ancora emeriti sapienti🙂
 
non mi risulta debba essere in bollo, solo autenticata dal notaio stesso
L'imposta di bollo forfetaria, pari a 230 euro, prevista dall'art. 1, comma 1-bis della Tariffa (Parte I) allegata al D.P.R. n. 642/1972, che contempla gli "atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti", si applica agli atti che comportano solamente la registrazione e le formalità immobiliari.
Il bollo forfetario comprende e assorbe quello che è dovuto per l’originale; suoi allegati non soggetti a bollo fin dall’origine; copia per la registrazione; copia per la trascrizione; note di trascrizione e iscrizione; note di trascrizione in rettifica; domande di voltura; iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 c.c.
Per contro, non comprende quello che è dovuto per allegati soggetti a bollo fin dall’origine (procure, autorizzazioni, domande e concessioni in sanatoria, certificati di destinazione urbanistica, ecc.) e quello per le copie (autentiche, dichiarate conformi all'originale) per usi diversi da quelli sopra indicati.
 

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