flachi

Nuovo Iscritto
avrei bisogno di qualche info per verificare quali diritti ho per realizzare una terrazza in corrispondenza di un abbaino esistente, essendo proprietario dell'alloggio nel sottotetto di un condominio. Il tetto ovviamente è comune a tutti, ma l'abbaino e sottotetto è di mia proprietà. E' necessaria l'autorizzazione dell'ass.condominiale e in che percentuale? Oppure posso eseguire tali lavori senza chiedere al condominio? L'opera è a totale mio carico ed anche una ulteriore assicurazione per garantire eventuali danni da infiltrazione a favore dell'app. sottostante. E il proprietario sotto può impedirmi di realizzare questa modifica?
Grazie
 

kobler

Nuovo Iscritto
Se il regolamento condominiale non dice nulla in merito ad aperture sul tetto ci vuole il benestare del condominio e sopratutto del proprietario dell'appartamento sottostante la mansarda, inoltre dovresti avere la mansarda in regola .
Esiste qualche sentenza recente che dovresti cercare in merito alla proprietà del tetto che pare l'attuale giurisprudenza giudichi appartenere al proprietario sottostante, fermo restando i requisiti del tetto come copertura dell'edificio.
Il percorso è in salita in quanto normalmente i mostri del condominio si risvegliano alla richiesta di innovazioni, un pò per gelosia un pò per ignoranza.
Vengo da un'esperienza simile con la differenza che sul regolamento fornito dal costruttore sono autorizzato ad effettuare aperture ed installare finestre sul tetto per dare luce ed aria ai mie locali e sono inoltre proprietario del piano sottostante alla mansarda.
AUGURI!!!!!:risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata:
 

flachi

Nuovo Iscritto
la mansarda è in regola, ma la tua risposta non va bene!
Il propr. sottostante non ha nulla di più di quanto e quali siano i diritti degli altri proprietari (in base a cosa avrebbe più diritti visto che la terrazza non sporge dal perimetro del fabbricato e quindi non comporta alcun aggravio a qualsiasi altra unità, se non la modifica della superficie del tetto comune?).
 

adimecasa

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Professionista
Risposta x Fla2000 L'art. 1102 c.c. reputa quanto segue. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, specialmente se la soletta dell'abbaino è a getto: ciao adimecasa:p
 

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