Ennio Alessandro Rossi

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Venerdì 25 febbraio 2011 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato e promulgato la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3
La sintesi qui riprodotta contiene fra l’altro alcune novità singolari quali:

-la generale obbligatorietà di prevedere dispositivi di contabilizzazione nei vecchi condomini (punto c)
-l’obbligatorietà di indicare la classe energetica negli annunci ed inserzioni di vendita (punto d)

Nello specifico gli obbiettivi che la disposizione intende perseguire sono:

a) limitare e certificare e misurare i consumi e fabbisogni energetici degli edifici esistenti, per quelli da ristrutturare e per quelli di nuova costruzione, stabilendo i requisiti dell’involucro edilizio e degli impianti termici, nonché il fabbisogno energetico da coprire mediante l’uso delle fonti rinnovabili;
b) regolare l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili;
c) estendere l’obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dal 1° agosto 2012 per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall’inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore da identificare con futuri provvedimenti della Giunta regionale ;
d) rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione;
e) promuovere l’innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l’impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento
f) definizione di un importo unico valevole su tutto il territorio regionale per ciascuna fascia di potenza degli impianti, con possibilità di utilizzo di un software unico di rete per il versamento degli oneri, indipendentemente dagli enti ai quali competono.
g) L’obbligo generalizzato di allegazione agli atti di compravendita ed altri a titolo oneroso dell’ attestato di certificazione energetica (ACE), redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale . ;
h) Prevedere la erogazione di incentivi a favore del proprietario dell’edificio subordinatamente al conseguimento di prestazioni energetiche superiori ai valori limite stabiliti dalla disciplina regionale, previo l’ assenso del comune che potrà chiedere prima dell ’inizio dei lavori il pagamento di contributi computati su base volumetrica determinati dal comune medesimo.
i) L’ applicazione di sanzioni
-a carico sia del proprietario (o del condominio) o del conduttore dell’impianto che non dimostri di avere posto in essere tutti gli atti e le attività, di sua competenza, necessari affinché il terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico sia messo in condizione di realizzare gli interventi previsti dalla normativa vigente.
-a carico del terzo responsabile dell’impianto termico che non rispetti gli obblighi stabiliti dalla Giunta Regionale in relazione all’ art.9 c.1 lettera c, dpr 412/93
-a carico del titolare dell’annuncio che non indichi i riferimenti al certificato energetico,
-a carico del al direttore dei lavori che realizzi l’intervento difformemente da quanto dichiarato nella relazione tecnica ex art. 28 della legge 10/1991.

La norma è la conseguenza di quanto imposto dalla direttiva comunitaria laddove invita le Nazioni e le Regioni a legiferare nel senso di ottimizzazione il risparmio e l’efficienza energetica.

Cordialmente
Ennio Alessandro Rossi
 

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