simonarewind

Membro Attivo
Buongiorno,
quali sono i requisiti per usufruire dell'IVA al 10% su una fattura di infissi certificati per la detrazione al 55%?

Per gli interventi detraibili al 55%, infissi, blindato e sostituzione dell'impianto di riscalamento con caldaia a condensazione, non dovendo esplicitare l'importo della manodopera, l'IVA agevolata al 10% è applicabile sull'intero importo della fattura?
In merito alla sostituzione dell'impianto di riscalamento con caldaia a condensazione, l'IVA agevolata al 10% è applicabile anche in caso di lavori in economia e quindi di acquisto del solo materiale e assenza totale di manodopera?


A pagina 8 della guida dell'Agenzia dell'Entrate LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO aggiornata a settembre 2010, si specifica che:

A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell.IVA diventa permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l.applicazione dell'IVA ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell'agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.

Tale indicazione è obbligatoria, invece, per usufruire della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico.

Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell’agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.​

E nel paragrafo 1.1 del capitolo 1 - Aliquota IVA 10 per cento sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie della CIRCOLARE N. 12/E dell'Agenzia dell'Entrate, si specifica che:

L’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha prorogato, per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti le seguenti opere edili ...​
Grazie.
 
L

Loretta Grazia

Ospite
Per usufruire delle detrazioni del 36% e del 55% in fattura deve essere distinto l'importo della manodopera da quello del materiale. L'IVA agevolata al 10% a regime non ha modificato la normativa relativa ai "beni di valore significativo". Se un privato acquista direttamente la caldaia a condensazione, l'IVA applicabile è il 20% e, pagando con bonifico, può godere del 55%. Ciao, buona giornata
 

simonarewind

Membro Attivo
in merito detraibilità al 55% della sostituzione dell'impianto di riscalamento con caldaia a condensazione, vale come sostituzione anche quella di termoconvettori a gas?
 
L

Loretta Grazia

Ospite
Il termotecnico dell'AIPI mi dice che, se si sostituisce l'intero impianto di riscaldamento, sono detraibili al 55% anche i termoconvettori a gas. Ciao, buona serata
 

simonarewind

Membro Attivo
Non ho capito..
nel mio appartamento c'erano i termoconvettori a gas, se li sostituisco con un impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione, caloriferi, termovalvole, ecc, posso usufruire della detrazione del 55%?
 
L

Loretta Grazia

Ospite
Avevo capito l'inverso. Comunque anche nel tuo caso la sostituzione dell'attuale impianto di riscaldamento con una caldaia a condensazione (e relativi accessori) rientra nel 55%. Ciao
 

simonarewind

Membro Attivo
il D.Lgs. 192/05 modificato dal D.Lgs. 311/06 – allegato A comma 14 dice che:

l'impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: caminetti, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se
fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

Le stufe e gli apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, sono considerati
impianti termici quando nella stessa unità abitativa sono installati più apparecchi o quando la
singola potenza installata supera i 15 kW.

La presenza di più di un radiatore o più di un termoconvettore a gas nella medesima unità
immobiliare costituisce impianto termico indipendentemente dalla potenzialità (vedi nota del
Ministero 14563 del 30/08/2006).
Cosa dice la note del Ministero?

Devo dimostrare/asseverare che erano presenti 2 termoconvettori a gas nell'appartamento? se sì, come posso dimostrarlo? per forza con un tecnico?

Grazie, saluti.
Simona
 

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