astensione del condomino in assemblea: una duplice questione
Durante l’assemblea condominiale a tutti i partecipanti viene dato il diritto di
esprimere la proprio volontà attraverso il voto: l’assenso o il dissenso.
Fenomeno frequente è, invece, l’astensione del condomino dalla votazione, con la
logica conseguenza che in tali casi occorrerà valutare quale rilievo giuridico assume similecondotta, sia sotto il profilo del quorum costitutivo e deliberativo, sia relativamente ad uneventuale impugnazione della delibera assembleare.
Relativamente alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo, la Suprema
Corte di Cassazione è già intervenuta sul tema con la sentenza n.129/1999, affermandoapoditticamente che: “Nel condominio negli edifici occorre distinguere tra le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e le maggioranze stabilite per la validitàdelle delibere. Alla regolare costituzione del collegio concorrono tutti i condomini presenti: quindianche coloro quali, nelle votazioni, si asterranno.” Precisa, altresì: “Poiché le delibere siassumono con la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti all’assemblea regolarmente
costituita, non facendo parte della maggioranza gli astenuti non concorrono alla approvazione delladelibera. Ai fini della formazione della maggioranza necessaria per la approvazione i voti deicondomini astenuti sono equiparati a quelli dei condomini dissenzienti o assenti. L’approvazionedella delibera e, quindi, la sua validità ed efficacia dipendono dall’esistenza del quorum prescritto.
La delibera si ascrive all’intero collegio, in quanto vincola anche i dissenzienti e gli assenti, ma comeatto giuridico valido viene ad esistenza se risulta approvato da un determinato numero dicondomini. Si perfezione, cioè, in virtù del formarsi della maggioranza stabilità. Sotto il profilo dellaformazione della delibera, vale a dire della volontà sottostante al “decisum”, in quanto nonconcorrono alla composizione della maggioranza, i partecipanti astenuti vengono equiparati aidissenzienti.”
In altri termini, se per la formazione dei quorum costitutivi la presenza del condomino,che poi si asterrà, contribuisce al calcolo della maggioranza prevista dal codice civile per lavalida costituzione dell’assemblea, in prima e in seconda convocazione, tanto non puòdirsi per la formazione dei quorum deliberativi, ovel’astenuto è equiparato aldissenziente, sulla base della considerazione che chi si astiene non concorre allaformazione del quorum deliberativo.
Altra questione, invece, è quella relativa alla legittimità dell’astenuto ad impugnare ladelibera assembleare assunta dalla maggioranza, alla formazione della quale egli non hapartecipato.
Inizialmente l’orientamento della Cassazione era stato quello di negare che il condominoastenuto potesse essere equiparato al dissenziente e quindi impugnare la deliberaassembleare, assumendo a sostegno di questa tesi che l’art. 1137 .cc. ammetteval’impugnazione della delibera da parte del solo assente o dissenziente. (cfr. Cass.n.4028/1957)
Successivamente, detto orientamento, è mutato sul rilievo che se dal un lato, l’art. 1137 c.c.menziona i soli condomini assenti e dissenzienti, dall’altro, manca una norma specifica chealla dichiarazione di astensione attribuisce un contenuto ed una efficacia precisi. Poiché ilpotere di impugnazione è riconosciuto a coloro i quali non hanno concorso allaapprovazione, dal sistema si ricava che sono legittimati ad impugnare le delibere anche i
condomini astenuti, in quanto si trovano nella stessa posizione dei partecipanti
dissenzienti ed assenti. (Cfr. Cass. n. 21298/2007)
Quest’ultimo orientamenti è stato definitivamente accolto dal legislatore nella c.d. riformadel condominio - legge n.220/2012 - ove modificando l’art. 1137 c.c., si è riconosciutoespressamente la possibilità di impugnativa oltre che per i dissenzienti e gli assenti ancheper gli astenuti.
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