Cass. civ. Sez. II, 10.7.2007 n 15444
Le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato
nell'art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condomini ne fruiscono
quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio.
(Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto nullo l'accordo avente ad oggetto la cessione del diritto reale d'uso del pianerottolo del quarto piano di un edificio e della sovrastante scala a chiocciola, in quanto privo del necessario consenso di tutti i condomini ed in particolare di quello dei proprietari dei negozi siti al piano terreno e con accesso alla strada).
L'art. 1117 definisce quali sono le parti comuni e .... che le scale lo siano ... non ci piove
come si suddividono le spese di manutenzione .. in particolare delle scale ce lo dice l'art, 1124 del c.c.
Art.1124 - Manutenzione e ricostruzione delle scale - Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune
conseguentemente io a livello di mia personalissima interpretazione mi sento di continuare a considerare un negozio come suddescritto obbligato alla partecipazione alle spese di una eventuale tinteggiatura scale solo in ordine al 50% dei mm di proprieta' ... trattandosi di piano zero (terra), mentre per gli altri piani suddivederi come aveva scritto Alessia
cordiali saluti Marco
PS attendo cmq motivazioni per opinioni diverse dalla mia
Aggiunto dopo 5 minuti :
in questo caso non idee in merito e come sempre poi bisogna gurdare caso per caso poichè molto è dipendente dalla formulazione degli atti d’acquisto e/o nel regolamento condominiale contrattuale.
concordo
le scale servono comunquea al bene comune (es. per il tetto, se nel suo rifacimento viene rovinato il vano scale perché il negozio non deve partecipare al suo ripristino
partecipare sicuramente si , ma personalmente non condivido la tua proposta di suddivisione spese con i soli mm di proprieta' alla stregua di chi ne fa' un'uso maggiore e continuativo
cordiali saluti Marco