basty

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Una lesione della quota di legittima si ha quando il de cuius, per effetto di suoi atti di disposizione, o per effetto del suo testamento, intacca le quote che la legge riserva ai suoi legittimari.
Certo. Appunto per questo è presumibile che il testamento che lascia gli immobili ai soli figli, con il solo usufrutto di un immobile al coniuge, verosimilmente non rispetta la quota di riserva della moglie.
 

giovannaangela

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....ma se le volontà espresse col testamento vanno bene a tutti ...il notaio ha pubblicato il testamento con accettazione di eredità e rinuncia all'azione di riduzione..ai sensi dell'art. 590 del codice civile..e quindi ..tutto ok!
 

basty

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....ma se le volontà espresse col testamento vanno bene a tutti ...il notaio ha pubblicato il testamento con accettazione di eredità e rinuncia all'azione di riduzione..ai sensi dell'art. 590 del codice civile..e quindi ..tutto ok!
Certo: lo avevo premesso, e vista l'età della mamma, è stata una scelta opportuna. Ma è la mamma a dover essere consenziente.
 

Nemesis

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....ma se le volontà espresse col testamento vanno bene a tutti ...il notaio ha pubblicato il testamento con accettazione di eredità e rinuncia all'azione di riduzione..ai sensi dell'art. 590 del codice civile..e quindi ..tutto ok!
L'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie lesive della legittima non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione. Infatti la conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle, Tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione (cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota di riserva); pertanto, l'esecuzione volontaria di per sé non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato, anche tacitamente, la volontà di rinunziare all'integrazione della legittima.
 

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