disarmante87

Nuovo Iscritto
Sono nuova del forum e spero di essere nell' area "giusta".
Vi espongo il mio PROBLEMA!

1Anno fa e' venuta a mancare la zia di mia madre(15/03/1918) la quale nel 92 aveva depositato presso un notaio il suo testamento dove lasciava la sua quota dell'appartamento (2/3 dell'immobile) appunto a mia madre motivandone i perchè nel testamento che è troppo lungo da riportare...

in sintesi:

...Io sottoscritta xxxx ho ereditato da mio marito(quindi lo zio di sangue di mia madre),poichè morto senza lasciare testamento, i2/3del villino sito in via xxxx nxxx.
Mio marito prese la signora XY,figlia di una sorella, in casa con se crescendola come una figlia(ed io pure) in tutto e per tutto poichè il padre della signora morì pochi mesi dopo la sua nascita.
Questa mia quota io intendo lasciarla a lei,mia nipote, sia per mia volontà che per le volontà lasciate inespresse di mio marito.

Spero che gli altri cugini capiscano e che tra loro ci siano sempre buoni rapporti
xx/xx/92 firma ........

siamo sempre vissuti tutti insieme.Con l'età la ZIA è peggiorata fino ad essere,nel gennaio 2007,interdetta e invalida al 100% per alzheimer.

Giustappunto dopo la morte i cugini hanno "tirato fuori" un nuovo testamento olografo dell'25/03/04 dove si dice:

----IO sottoscritta xxxxxx nel pieno delle mie facoltà psicologiche e fisiche(? 86Anni e con badatante)dispongo che la mia quota pari a 6/9 del villino(ha imparato nel frattempo la moltiplicazioni delle frazioni 0___0) sito in viaxxxx al numxxx sia diviso tra tutti i figli dei fratelli di mio marito(tra i nipoti per intendersi)
Questo in revoca di quanto dichiarato in precedenza interpretando così IN MANIERA PIù CORRETTA
le volontà di mio marito.[/COLOR]


SCUSATE MA E' COMPLETAMENTE IN CONTRADDIZIONE CON IL PRIMOOOOOO!!!!!!


cose da sapere:
-la data e' sotto di 2cm dalla firma
-il medico curante è deceduto ma nel frattempo ha lasciato un certificato in cui dichiara che sin da 2000 la zia mostra disorientamenti cognitivi
-il testamento è olografo ma sicuramente dettato poichè le quote "cambiano",il modo di scrivere è freddo e distaccato e guarda un po' è a favore di chi l'ha "trovato"
-la parte finale in contraddizione(troppo) con quanto scritto in precedenza....
-siamo in possesso di una perizia calligrafica che puo' dimostrare che sicuramente una fase iniziale di Alzheimer ci sia
-siamo in possesso di un foglio di ricovero rilasciato dall'ospedale(2008) in cui c'è scritto che la paziente ha Alzheimer da 6-7anni
la zia infatti aveva detto ai parenti semplicemente che nel suo testamento aveva scritto che seguendo le volontà del marito aveva lasciato tutto a mia madre non che c'era tutta la storia familiare ecc,,,questo spiegherebbe molte cose...

LA MIA DOMANDA E' :
SECONDO VOI E' GIUSTO IMPUGNARE IL TESTAMENTO E LOTTARE PER QUELLE CHE ERANO LE VERE VOLONTA' DELLA ZIA?LE PROBABILITA' DI VINCITA SECONDO VOI CI POTREBBERO ESSERE?
GRAZIE A PRESCINDE
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Tu dai dei numeri per un terno e vuoi sapere se escono. Diceva un vecchio Avvocato "Le cause sono come le palle, sono tonde, non sai mai come vanno a finire". Vedi tu stessa se vale la pena di affrontare lunghi anni di causa, spese da anticipare (Avvocati, periti, ecc.) e astio tra cugini.
 

massimo binotto

Membro Attivo
Professionista
Alla fine di tutto chiedi se è giusto impugnare il testamento del 2004, quindi vuol dire che tale testamento è stato pubblicato??

Se avete delle prove "schiaccianti" come la perizia calligrafica, il foglio di ricovero, ecc. e non volete spartire con gli altri cugini, allora procedi!

Però parli della quota di 6/9... e gli altri 3/9 di chi sono?
 

disarmante87

Nuovo Iscritto
SoNo cugini cOn cui non ho avuto molto a che fare. L'altro 3/9 e' già ereditato dai fratelli del morto( fratelli e sorelle del marito/genitori del cugino)
A me di stare in causa non mo' pesa, ho 23 anni egli altri 88,78,79. Ho cercato una conciliazione ma loro non sentono ragioni. Prove schiaccianti non ne ho ma un puzzle di cose sospette si. Per quanto riguarda la perizia si evidenzia un inizio di alzheimer anche dalla scrittura.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
volonta testamentarie variate

Sembrerebbe che questi due coniugi non abbiano avuto figli; non è stato fatto alcun testamento dal primo coniuge morto, giusto? In questo caso 1/3 del patrimonio del de cuius rappresenta la quota indisponibile riservata in parti uguali ai genitori, ai fratelli del morto (quota legittima).
E' stata fatta questa successione all'epoca della morte del marito della signora?
Se si, la vedova può disporre nei termini previsti dalla legge dei suoi beni ereditati sempre riservando la quota legittima ai suoi ascendenti e collaterali. I cugini citati da che ramo provengono? Se sono dalla parte del marito sono già stati soddisfatti, se sono dalla parte della moglie superstite c'è sempre la legittima di 1/3 da rispettare nei confronti dei fratelli e dei loro figli (visto l'età della signora non credo che ci siano ancora vivi i genitori) anche nel caso di testamento a meno che gli esclusi (cioè i fratelli ed i figli dei fratelli della signora) rinuncino alla loro quota legittima ed accettino le volontà del de cuius.
Dai fatti non sembra che sia così.
Per il resto posso suggerire di valutare quanto valgono i 2/3 dell'appartemento e quanto vale 1/n (dove n è il numero degli aventi diritto secondo il secondo testamento); valutare quanto verrà a costare intraprendere una azione legale e vedere se il "gioco vale la candela" considerando anche la probabilità di non vincere il giudizio.
 

disarmante87

Nuovo Iscritto
Il terzo del marito e' andato come dici tu x legittima.la de cuius ha lasciato secondo il secondo testamento i suoi 2/3 a chi già aveva il terzo spartito. Hanno figli i cugini come io infatti sono la figlia di una delle eredi. Peccato che nel 1 mia madre già proprietaria di una parte di 1/3 riceve i 2/3. Siamo tutti dalla parte del marito poiché la decuius non ha eredi
 

disarmante87

Nuovo Iscritto
Erro non 1/3ma una parte dell'1/3.

Decuius marito
|. |
Nessun 2fratelli1sorella(Morti)
Erede |. | |
1figlio. 2figli. 1 figlia

la de cuius lascerebbe ai figli dei fratelli del marito
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
cara disarmante87 ti tremetto che non sono un notaio ne un laureato in legge tuttavia vista la mia esperienza di CTU e di CTP ti confermo la conclusione della mia precedente risposta vedi se "il gioco vale la candela". La zia senza eredi aveva la possibilità di disporre del 100% (o 4/4) della sua proprietà. Quindi siccome quello che vale è l'ultimo testamento olografo o dimostri la sua falsità o denunci la sua nullità. Ti allego qualcosa che ho trovato in intyernet sull'argomento.

Viene escluso dalla successione per indegnità (articolo 463 del codice civile)
Chi ha compiuto atti contro la libertà testamentaria
- chi ha indotto con dolo o violenza la persona, cui si riferisce la successione,
a fare revocare o mutare il testamento o la ha impedita;
- chi ha soppresso, celato od alterato il testamento dal quale la successione
sarebbe stata regolata;
- chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso:

Sono incapaci, secondo la legge, di disporre per testamento:
- gli interdetti per infermità di mente (è idoneo, invece, l’inabilitato). Da non confondere con l’interdizione legale, prevista dall’articolo 32 del codice penale come pena accessoria ad una sentenza di condanna all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni. Tale interdizione comportava pure per il condannato la perdita della capacità di fare testamento; ma ora questa ultima incapacità non esiste più, poiché è stata abolita dalle modifiche apportate al sistema penale dall’art. 119 della legge 24/11/1981, nr. 689;

Il testamento dell’incapace non è tuttavia nullo, ma annullabile, e produce effetti fino all’eventuale dichiarazione di annullamento. L’azione relativa, essendo oltretutto un caso di annullabilità assoluta, può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e si prescrive in cinque anni dall’esecuzione del testamento (vedasi articolo 591, ultimo comma, del codice civile). Rimane evidente, infine, che l’incapacità di chi fa un testamento deve esistere nel momento stesso della compilazione dell’atto e questo fatto occorre dimostrarlo chiaramente al giudice, qualora venga fatta la relativa azione giudiziara.
Diversi sono i casi di impugnazione del testamento per vizi della volontà. L’articolo 624 del codice civile prevede, infatti, la possibilità di impugnare le disposizioni testamentarie, da parte di chiunque vi abbia interesse, quando queste sono l’effetto di errore, di violenza o di dolo. L’azione di annullamento si prescrive entro il quinto anno, a partire dalla notizia della violenza, del dolo o dell’errore. L’errore sul motivo, invece, può portare all’annullamento del testamento solo quando risulta che il motivo è stato l’unico elemento che ha portato il testatore a disporre dei beni. Il motivo illecito, tuttavia, rende comunque nulla la disposizione testamentaria, quando risulta che esso è il solo che la ha determinata (vedasi articolo 626 del codice civile).
Occorre anzitutto premettere che il testamento, secondo la legge, è un atto formale e solenne, e che deve sempre essere redatto in forma scritta, qualsiasi sia la sua forma; nel nostro ordinamento, infatti, non è ammesso il testamento orale.

Il testamento olografo
E’ la forma più comoda e meno costosa (non serve recarsi da un notaio) ed è anche la più pratica per lasciare le proprie volontà. Può essere scritto su qualunque tipo di carta o materiale idoneo a ricevere una scrittura. Deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. La firma deve essere apposta alla fine delle disposizioni. Non è indispensabile firmare con nome e cognome, ma si deve indicare con certezza la persona del testatore (anche con un soprannome o espressione o nomignolo, con il quale è conosciuto dagli amici e parenti). La data deve indicare il giorno, il mese, l’anno. Ma attenzione! il testamento olografo si presta a gravi rischi: prima di tutto si possono verificare casi di nullità o annullabilità (mancanza della firma, scrittura non interamente a mano, mancanza della data, eccetera). Poi vi è il grave rischio di smarrimento, furto, incendio, manomissione o sottrazione da parte di persone disoneste. Il testamento olografo deve essere presentato ad un notaio, per la sua pubblicazione, da chiunque ne sia in possesso, non appena si ha la notizia della morte del testatore.

Il testamento, dopo la morte del testatore, per poter essere eseguito deve essere conosciuto ed il suo contenuto divulgato. Di conseguenza, il testamento olografo e quello segreto devono essere pubblicati; mentre il testamento pubblico deve essere solamente comunicato, dal notaio che lo ha ricevuto, agli eredi ed ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (vedasi in tal senso l’articolo 623 del codice civile). La legge (articolo 620 del codice civile) impone, inoltre, a chiunque sia in possesso di un testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione, non appena abbia avuto notizia della morte.
 

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