Ritorno sui quesitit posti da
@gerico394446 non per proseguire nella polemica ma per correttezza nei suoi confronti (visto che non gli diedi più risposta); ora a distanza di un paio di giorni e con la temperatura abbassata si potrà dissertare con maggior equilibrio.
Si chiedeva della differenza tra proprietà e trascrizione:
proprietà il diritto che un soggetto vanta sul bene, dacquisito per atto tra vivi, mortis causa o a titolo originario; gli atti che costituiscono e/o trasferiscono la proprietà immobiliare devono esser trascritti nei registri della Conservatoria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la trascrizione non ha alcuna funzione costitutiva quanto al diritto, ma assume enorme importanza quanto alla certezza del diritto medesimo e alla sua opponibilità al terzo (continuità delle trascrizioni; trascrizione in presenza di più atti di vendita svolti dal medesimo venditore). Il Catasto, come previsto dalla sua legge istitutiva, è un registro con mero valore fiscale, senza alcun carettere probatorio esclusivo circa la titolarità dei diritti descritti, ma solo sussidiario come sottolineato dalla Cassazione.
Mi si chiedeva della successione e della dichiarazione di successione; con la prima si apre il trasferimento della proprietà mortis causa, culminante nell'accettazione del chiamato all'eredità: solo in tal momento il chiamato diviene erede/proprietario; con la seconda, si regolano solo gli aspetti fiscali della successione; può essere presentata direttamente dagli eredi e come tale (con tutti i suoi possibili errori) verrà trasmessa d'ufficio da Agenzia delle Entrate al Catasto, senza entrate nel merito della veridicità o meno di quanto indicato nella dichiarazione medesima; ne consegue che una qualche difformità tra Catasto e Conservatoria è di certo ben possibile, operando i due registri in ambiti diversi; nè in caso di contestazione del proprio diritto sarà utile campare le proprie pretese su di una voltura catastale.
Quanto infine sulla visura ipocatastale storica e se con la medesima si individui con certezza il vero proprietario di un bene, la risposta è sì, ma a condizione che:
- sia stata rispettata la continuità delle trascrizioni
- ove vi siano acquisizioni a titolo originario, le stesse siano state debitamente trascritte
- ove vi sia un trasferimento mortis causa, si sia proceduto alla trascrizione dell'accettazione del diritto.
Ove ciò non fosse avvenuto (si operò la c.d. accettazione tacita disponendo quale erede del patrimonio del de cuius) mancherà un atto specifico (accettazione) da trascrivere; per ovviare all'inevitabile "buco" nella continuità delle trascrizioni, il notaio interessato dalla compravendita (che comporta l'accettazione tacita) svolgerà due trascrizioni sul medesimo atto: a favore del venditore e contro il de cuius e altresì contro il venditore e a favore dell’acquirente.
Altro non devo aggiungere.
Saluti.