13.1. Impianti di videosorveglianza nei condomìni
Quanto all'installazione di vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all'interno di edifici in condominio e loro pertinenze (es. posti auto, box), il Garante ha precisato che l'impiego di tali sistemi, pur non rientrando nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice, a meno che i dati siano comunicati sistematicamente o diffusi (art. 5, comma 3, del Codice), richiede comunque l'adozione di cautele a tutela dei terzi. In particolare, l'angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini; ciò, anche al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
Il Codice si applica, invece, in caso di installazione di sistemi di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condòmini oppure ad iniziativa di un condominio o della relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà). In questi casi, l'installazione di impianti è ammissibile a condizione che ricorrano determinate finalità, quali l'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni in presenza di concrete situazioni di pericolo (di regola costituite da illeciti già verificatisi); la valutazione di proporzionalità, da effettuare anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, va effettuata in rapporto ad altre misure già adottate o che è possibile adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici).
Un caso particolarmente delicato ha riguardato l'installazione da parte di un condominio di un impianto di videosorveglianza finalizzato a garantire la sicurezza dei condòmini in seguito ad un grave delitto verificatosi in uno stabile vicino. L'Autorità ha ritenuto che, nel caso di specie, trovassero applicazione le prescrizioni e i principi richiamati nel citato provvedimento del 29 aprile, ed ha invitato l'amministrazione del condominio a fornire un riscontro dettagliato su finalità e proporzionalità del trattamento, tempi di conservazione delle immagini registrate, nonché sull'eventuale designazione del responsabile dell'impianto come "responsabile" o "incaricato" del trattamento delle immagini, il quale potrebbe accedere ai dati solo attenendosi alle istruzioni del condominio (Nota 5 ottobre 2004).
http://www.garantepr...garante/doc.jsp?ID=109554