SALERNO DA BERE

Membro Attivo
Proprietario Casa
nel 2002 ho visitato una villetta e a parte la casa mi sono innammorato del panorama mozzafiato, su una collinetta con vista laghi e stretto di messina una cartolina. La comprai senza pensarci due volte. La villetta accanto alla mia aveva proprio nella direzione del panorama un piccolo ulivo che non mi dava alcun fastidio, il vecchio proprietario annualmente la faceva potare. Da quando l'ha venduta il nuovo proprietario con la scusa della privacy l'ha fatta crescere a dismisura toglendomi almeno dieci metri di panorama. Io questa casa l'avevo comprata proprio per il panorama fantastico che adesso per un buon 50% ho perso, mi chiedo se dopo nove anni che ho goduto di questo oggi debba perderlo per il capriccio di un vicino.La pianta d'ulivo dista dal confine circa tre metri.Grazie per vostro aiuto
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se nel tuo rogito non è espressamente scritto che godi di una servitù di vista, purtroppo per te l'albero di ulivo che si trova ad una distanza regolare può crescere sino alla sua naturale altezza.
Puoi però chiedere al vicino che l'albero sia curato, ma non cimato.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Se nel tuo rogito non è espressamente scritto che godi di una servitù di veduta, purtroppo per te l'albero di ulivo che si trova ad una distanza regolare può crescere sino alla sua naturale altezza.
Puoi però chiedere al vicino che l'albero sia curato, ma non cimato.
Risposta impeccabile!:stretta_di_mano:
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
puoi sempre offrire una somma di danaro.- tanto da far piantare un bell'ulivo da un'altra parte e i rimanenti un viaggio a venezia
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Puoi però chiedere al vicino che l'albero sia curato, ma non cimato.

Penso che così come non può esser cimato non può chiedere neanche la cura a patto che l'incuria non arrechi danno a terzi ed a maggior ragione, l'albero è piantato a distanza regolare tranne che si ha un diritto di veduta.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Si, se potrebbe in qualche modo causare danno al vicino;

Caduta di un ramo: in presenza della prova, da parte del danneggiato, delle circostanze che il danno è stato cagionato dalla cosa e che la cosa è soggetta alla custodia dell'Amministrazione, la disposizione di cui all'alt. 2051 cod. civ. pone, a carico del custode, una vera e propria presunzione di responsabilità.(Sentenza 16.03.2012).
 

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