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si perché la multa, la sanzione viene pagata all'amministrazione, il danno causato a te come privato se non fai ricorso (e lo vinci) non vedi un centesimo.Se l'errore viene accertato il tecnico viene sanzionato, il problema è che occorre mettere l'avvocato per mandare avanti la questione: ne vale la pena?
Chi sceglie la soluzione da adottare tra le due da te indicate (1. annullo distacco, 2. spostamento): lui oppure il vicino? Grazie.Se il vicino ha costruito a 50 cm dal confine, puoi pretendere, o che annulli tale distacco coprendolo e chiudendolo, ovvero si stacchi della distanza minima prevista dallo strumento urbanistico vigente.
si applica la normaChi sceglie la soluzione da adottare tra le due da te indicate (1. annullo distacco, 2. spostamento): lui oppure il vicino? Grazie.
Quindi?si applica la norma
Il C.C. prevede che i fabbricati siano edificati a m 1,50 dal confine e a m 3,00 dal fabbricato eventualmente esistente sull aproprietà confinante, sono permesse edificazioni a confine se edificate contemporaneamente sulle due proprietà confinanti. Le norme locali (comunali) normalmente prevedono, ormai da alcuni decenni, che i fabbricati siano edificati a m 5,00 dal confine e a m 10,00 dai fabbricati eventualmente esistenti sulle proprietà confinanti, deroghe sono ammesse in alcuni comuni per i fabbricati accessori con altezza massima di m 2,50. E' ammessa l'edificazione a confine per costruzioni edificate contemporaneamenteQuindi?
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