riproduciamo i termini essenziali dell'adempimento
Esenzione per l’abitazione principale
A decorrere dallo scorso periodo d’imposta sono esenti da ICI l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale):
pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).
L’esenzione relativa all’abitazione si applica alle seguenti assimilazioni:
- abitazioni concesse in uso al coniuge separato;
- abitazioni a disposizione degli anziani e disabili ricoverati in istituto di riposo e sanitari (previa
verifica del regolamento comunale);
- abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (previa verifica del regolamento comunale).
Variazioni intervenute nel corso del 2010
Si ricorda che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:
Modificazioni relative all’immobile
- nuovi accatastamenti; frazionamenti; demolizioni; ristrutturazioni; inagibilità; fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune
dell’area edificabile nonché il relativo valore.
Modificazioni relative alla titolarità
- cessioni o acquisizioni di immobili; cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto; uso o abitazione; ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno; sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.
Esenzione per l’abitazione principale
A decorrere dallo scorso periodo d’imposta sono esenti da ICI l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale):
pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).
L’esenzione relativa all’abitazione si applica alle seguenti assimilazioni:
- abitazioni concesse in uso al coniuge separato;
- abitazioni a disposizione degli anziani e disabili ricoverati in istituto di riposo e sanitari (previa
verifica del regolamento comunale);
- abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (previa verifica del regolamento comunale).
Variazioni intervenute nel corso del 2010
Si ricorda che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:
Modificazioni relative all’immobile
- nuovi accatastamenti; frazionamenti; demolizioni; ristrutturazioni; inagibilità; fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune
dell’area edificabile nonché il relativo valore.
Modificazioni relative alla titolarità
- cessioni o acquisizioni di immobili; cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto; uso o abitazione; ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno; sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.